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Ordinanza — n. 21693/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21693/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21693/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: //e.' 3 Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Agnoletto Francesco, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti Daniela Ajese, che ha indicato recapito PEC, e Francesco Sibilla, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via SiCTITS‘ n. 251 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre il 26.9.2010, e pubblicata il 29.10.2012; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21693/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Occorre quindi rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso. Invero, il contribuente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., con comunicazione al competente Ufficio del 13.4.2017, ed Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha provveduto al calcolo del dovuto, quindi il contribuente ha depositato dichiarazione di adesione al condono di cui all'art. 3, del d.l. n. 119 del 2018 (c.d. Rottamazione ter), in data 15.4.2019.

Parole chiave

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franchigie fiscali dichiarazione dei redditi deduzione fiscale delle spese d'acquisizione deduzione dal reddito computabile ripresa dell'imposta sul valore aggiunto condono dell'imposta
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: //e.' 3 Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Agnoletto Francesco, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli Avv.ti Daniela Ajese, che ha indicato recapito PEC, e Francesco Sibilla, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via SiCTITS‘ n. 251 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre il 26.9.2010, e pubblicata il 29.10.2012; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa a seguito di controllo fiscale, l'Agenzia delle Entrate notificava cinque avvisi di accertamento alla ditta individuale Agnoletto Francesco, ritenendo l'errata contabilizzazione di plusvalenza e l'indebita deduzione di costi, in relazione agli anni dal 2001 al 2004. In relazione all'anno 2005, preso atto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ente impositore procedeva alla ricostruzione del reddito imponibile della ditta. Gli avvisi di accertamento erano impugnati da Francesco Agnoletto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, che riuniva i ricorsi e li rigettava.

Il contribuente ricorreva avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, comunicando che in riferimento agli anni dal 2001 al 2004 aveva aderito a normativa condonistica, e rimaneva pertanto in discussione il solo avviso di accertamento n. 848010301672, concernente Irpef ed Irap in riferimento all'anno 2005, in relazione ad ottenuta plusvalenza non assoggettata a tributo. La plusvalenza era stata conseguita dalla ditta mediante cessione della comproprietà di marchi commerciali, e la CTR confermava l'assoggettabilità della stessa a tributo ai fini Irpef, ma non ai fini kap, "trattandosi di provento occasionale ed estraneo all'attività produttiva", non potendo trovare accoglimento neppure la contestazione dell'Ente impositore ,. che aveva lamentato la tardiva proposizion ella questione da parte del contribuente.Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso Francesco Agnoletto. Il controricorrente ha poi depositato memoria, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio, e la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'adesione a normativa condonistica. Ragioni della decisione 1.1. - Mediante il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la nullità della impugnata sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 24 e 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice dell'appello ha accolto una contestazione, relativa alla pretesa mancata debenza dell'Irap, non proposta dalla ditta ricorrente nel ricorso introduttivo, bensì mediante memoria depositata nel corso del secondo grado del giudizio. 1.2. - Con il suo secondo motivo di impugnazione, anch'esso introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate rinnova la contestazione relativa alla nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice dell'appello ha accolto una contestazione, relativa alla pretesa mancata debenza dell'Irap, non proposta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, bensì mediante memoria depositata nel corso del secondo grado del giudizio, non potendo ritenersi che i nuovi argomenti introdotti dalla ditta costituiscano un accessorio o uno sviluppo dei motivi di contestazione già proposti. 1.3. - Mediante il suo terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 445 [ma: 446] del 1997, perché "l'art. 11, co. 3, dispone he le plusvalenze - esclusi i trasferimenti d'azienda - di beni strumentali (e tale è un marchio) sono imponibili ai fini Irap" (ric., p. 6).

Occorre quindi rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame dei motivi di ricorso. Invero, il contribuente ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., con comunicazione al competente Ufficio del 13.4.2017, ed Equitalia Servizi di Riscossione Spa ha provveduto al calcolo del dovuto, quindi il contribuente ha depositato dichiarazione di adesione al condono di cui all'art. 3, del d.l. n. 119 del 2018 (c.d. Rottamazione ter), in data 15.4.2019.

Inoltre, Francesco Agnoletto ha prodotto attestazione che in relazione alla cartella di pagamento n. 119 2011 0001751781 000, la quale ricomprendeva l'avviso di accertamento n. 848010301672 in discussione in questo giudizio, non è più dovuto alcun pagamento. Il controricorrente ha pertanto proposto documentata istanza, che consente di collegare la cartella di pagamento per cui è stata presentata domanda di definizione agevolata all'avviso di accertamento in contestazione nel presente giudizio, con comunicazione dell'Incaricato per la riscossione che nessun altro importo è dovuto, ed ha domandato emettersi pronuncia di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.

Avendo il contribuente dimostrato, mediante produzione documentale, di aver estinto il debito fiscale oggetto del presente giudizio (Irap 2005), il processo deve essere dichiarato estinto, e la Corte deve quindi dare atto della cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del Dl. n. 119 del 2018. La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate e cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio rimango