Cassation court dismisses appeal for extinguishment of tax suit due to voluntary debt payment under simplified collection scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal admissible but extinguished the underlying litigation because the taxpayer voluntarily adhered to the simplified debt collection scheme and paid the full amount. The taxpayer argued for the extinction of the proceedings based on this payment, while the Revenue Agency contested the procedural outcome. The court ruled that the conditions for extinguishing the suit were met, thereby dismissing the appeal on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 22/10/2016 n. 193; The voluntary adherence to the simplified debt collection scheme and integral payment of the debt constitute sufficient grounds for the extinction of the tax litigation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20287/2015 R.G. proposto da TIM s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Ezio Palmarini e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Dario Martella al largo di Torre Argentina n. 11 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 1994/52/15 depositata il 02/03/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - come si evince dalla documentazione in atti, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. "rottamazione cartelle"), di cui all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, depositando anche la documentazione attestante l'integrale pagamento del dovuto; - che pertanto sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio; - che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al d.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", (cfr.
Sez. 6 - Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 — 01); p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.