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Ordinanza — n. 21686/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by voluntary debt payment under simplified collection scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21686/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished because the taxpayer voluntarily adhered to the simplified debt collection scheme and paid the full amount owed. The taxpayer argued for the dismissal of the appeal, while the Revenue Agency contested the validity of the payment under the specific legal framework. The court ruled that the conditions for extinguishing the proceedings were met, thereby ending the case without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 156 c.p.c.: The litigation is extinguished when the taxpayer voluntarily adheres to the simplified debt collection scheme and pays the full amount, precluding further appeals.

Parole chiave

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simplified debt collection scheme voluntary debt payment litigation extinguishment tax appeal dismissal simplified collection procedure sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. 22 October 2016, n. 193
"rottamazione cartelle"), di cui all'art. 6 del d.l.
Art. 156 of the Code of Civil Procedure

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Sez. 6 - Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015); p.q.m.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3830/2015 R.G. proposto da TIM s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Ezio Palmarini e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Dario Martella al largo di Torre <-3321_ Argentina n. 11 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7258/28/14 depositata il 22/07/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato e considerato che: - come si evince dalla documentazione in atti, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. "rottamazione cartelle"), di cui all'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, depositando anche la documentazione attestante l'integrale pagamento del dovuto; - che pertanto sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio; - che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al d.L. 193 del 2016 ridetto e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", (cfr.

Sez. 6 - Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015); p.q.m. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.