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Ordinanza — n. 21676/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21676/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21676/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28318-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2020 contro 4597 FALLIMENTO CIESSE SRL; - intimata- avverso la sentenza n. 285/2013 della COMM.TRIB.REG.CALABRII", depositata il 24/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21676/2021 — snciv · Corte di Cassazione: i) Motivazione apparente in violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 del DLGS n. 546\1992, dell'art. 132 comma 2 n.4 cpc e dell'art. iii comma 360 comma i n3 o 4 cpc .

Parole chiave

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debiti fiscali fatture fittizie frode fiscale responsabilità civile del consulente fiscale sottrazione dell'iva assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
4 dell'art. 360 cod. proc. civ.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28318-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2020 contro 4597 FALLIMENTO CIESSE SRL; - intimata- avverso la sentenza n. 285/2013 della COMM.TRIB.REG.CALABRII", depositata il 24/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott.

FRANCESCO SALZANO che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso con le conseguenze di legge. Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento nr. Rh1o3100874, notificato alla Ciesse srl , con cui era individuata una maggiore pretesa fiscale ai fini irpeg, irap, e iva relativamente all'anno 1998, avendo accertato sulla base del ppv di constatazione redatto dalla G:F. , che il contribuente aveva illegittimamente effettuato indebita detrazione Iva per lire 2661354, e contabilizzato fatture emesse da Scigliano Gabriele da ritenere relative a operazioni inesistenti.

Tale atto era impugnato dal contribuente. In pendenza di giudizio, era emessa anche cartella di pagamento in relazione a tale atto di accertamento, che era analogamente impugnata. per le stesse ragioni . Il giudizio di primo grado , riuntiti i ricorsi , si concludeva con accoglimento del ricorso del contribuente , essendo stato annullato l'accertamento. Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate , deducendo che la decisione penale non costituiva giudicato da valere nel giudizio tributario, che erroneamente non erano state prese in considerazione le dichiarazioni confessorie contenute nel PVC , nonché quanto accertato dai verbalizzanti , accertamenti dotati di fede privilegiata ex art. 2700 cc. .

Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affidava a 3 motivi così sintetizzabili :

i) Motivazione apparente in violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 del DLGS n. 546\1992, dell'art. 132 comma 2 n.4 cpc e dell'art. iii comma 360 comma i n3 o 4 cpc .

2) Violazione dell'art. 654 cpp in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc 3) Motivazione apparente in violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 del DLGS n. 546\1992 dell'art. 132 comma 2 11. 4 cpc e dell'art. ii comma 6 Cost. , nullità della sentenza in relazione all'art. 360 comma i n3 o 4 cpc . l'; rut& Eo Non si costituiva con controricorso ilteesisturrete,Fallimento Ciesse srl. Presentava conclusioni scritte il P.M, chiedendo l'accoglimento del ricroso . Ragioni della decisione Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate contesta l'esito negativo a cui è approdata la valutazione della Ctr circa l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado , che aveva annullato l'accertamento dando prevalenza al procedimento penale definito con archiviazione, e ritenendo mera opinione quanto indicato nel PVC .

Il fulcro del motivo è rappresentato proprio dalla esistenza di una motivazione apparente , priva di valutazioni critiche e infarcita solo da mere affermazioni , e quindi il motivo svolto si inscrive dunque nel vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. Il ricorso è fondato . In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata, pur se graficamente esistente , risulta composta di enunciati , privi di supporto motivazionale essendo solo assertivi, arrivando ad affermare che nel Pvc la G. F aveva solo espresso mere valutazioni personali laddove nel PVC richiamato dall'accertamento , si evidenziava come le fatture documentavano acquisti inverosimili in riferimento alle capacità commerciali e di immagazzinamento della Ciesse .

A fine di incrinare tale valutazione in relazione al fatto della mancanza di depositi adeguati , la CTr avrebbe dovuto specificare quali depositi avesse il contribuente nonché la loro capacità di assorbire gli acquisti per oltre tre miliardi di lire nel 1998. Era ,anche , eisa solo assertiva , e comunque priva di supporto logico, la sola affermazione circa la prevalenza del provvedimento penale di archiviazione ex art. 408 cpp .Proprio perché il provvedimento di archiviazione , a differenza della sentenza ,la quale presuppone un processo , non dà luogo ad alcun tipo di preclusioni , non potendo mai essere considerato un giudicato ai sensi dell'art. 654 cpp, la CTR doveva eventualmente valutare gli atti e gli accertamenti eventualmente svolti in sede penale e ritualmente depositati della parte interessata e non dar ,sic et simpliciter. valore pregnante al decreto di archiviazione.

Inoltre neppure emerge dalla affermazione circa la decisività della archiviazione , contenuta nella sentenza impugnata , se il giudice abbia valutato autonomamente i fatti acquisiti in sede penale, anche in considerazione del principio che gli illeciti tributari non coincidono con gli illeciti penali essendo diversi sia le finalità che l'onere probatorio.Pertanto resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può in alcun modo comprendersi il percorso logico seguito, mancando qualsiasi esame critico dei motivi di gravame, posto che non sviluppa in alcun apprezzabile modo un'autonoma valutazione sul meritum causae, e come aveva l'obbligo giuridico processuale, nonché costituzionale, di fare.

Pertanto, in accoglimento del i° motivo del ricorso, rimanendo così assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Ctr della Calabria in diversa composizione che provvederà anche sulle spese di questo grado, riesaminando l'appello originale proposto . P. Q.M Jt hzzo La Corte accoglie il fgmotivo del ricorso ,assorbiti il secondo l'effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CT