Ordinanza — n. 21672/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso 11480-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2020 contro 4593 PROMIDEA SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 25/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; / Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento nr. T7U030660488, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della PromideMon cui era individuata una maggiore pretesa fiscale ai fini irpeg, irap, e iva relativamente all'anno 2005.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21672/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Vizio di motivazione in relazione all'art. 360 comma i n5 cpc . ì Non si costituiva con controricorso id=rzosizgazipt Promidea srl. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso in esame, la ricorrente Agenzia denuncia una violazione di legge, per aver la Ctr avallato la deducibilità delle fatture oggetto dell'accertamento(ed ancora in contestazione ) in violazione dell'art. 109 TUIR pure in mancanza dei requisiti di effettività ,certezza e determinabilità . Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione Pe..
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11480-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2020 contro 4593 PROMIDEA SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 25/10/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA; / Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento nr. T7U030660488, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della PromideMon cui era individuata una maggiore pretesa fiscale ai fini irpeg, irap, e iva relativamente all'anno 2005.
Il giudizio di primo grado avverso l'accertamento si concludeva con l'annullamento integrale dell'accertamento impugnato. A seguito dell'appello proposto dalla Agenzia Delle Entrate , la Ctr del Piemonte (sent. N. 59 \ 05\2012) riteneva la legittimità delle contestazioni inerenti la detraibilità dell'Iva in relazione alle fatture emesse dalla Briolotti Immobiliare , confermando nel resto la decisione di primo grado . Propone ricorso in Cassazione la Agenzia delle Entrate, che si affidava a due motivi così sintetizzabili :
i) Violazione e falsa applicazione dell'art. 109 tuir , dell'art. 37 dpr n. 600\73 nonché dell'art. 2697 cc ,in relazione all'art. 360 comma i n3 cpc .
2) Vizio di motivazione in relazione all'art. 360 comma i n5 cpc . ì Non si costituiva con controricorso id=rzosizgazipt Promidea srl. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso in esame, la ricorrente Agenzia denuncia una violazione di legge, per aver la Ctr avallato la deducibilità delle fatture oggetto dell'accertamento(ed ancora in contestazione ) in violazione dell'art. 109 TUIR pure in mancanza dei requisiti di effettività ,certezza e determinabilità . Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione Pe..
Media. 5-2.1-- tra le parti, e cioè che la societa bugie , n o effettuato cospicui investimenti pubblicitari per conto dei clienti , aveva ottenuto un quantitativo di passaggi pubblicitari (cd spot) omaggio o ad un prezzo scontato (cd over), spazi pubblicitari poi commercializzati atm.; <4,-3 illegittimamente dalla Promidea, a a Garavaglia, che aveva una posizione apicale nella soc. Re Media . Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente stante l'intima connessione.Occorre premettere che gli omaggi maturati e gli acquisti a prezzo di favore (cd over ) sono diritti di negoziazione , come specificato nell'accertamento ,che derivavano dai contratti di intermediazione posti in essere dalla Re Rtithe srl , per conto dei propri clienti , e costituenti dazione al raggiungimento di determinati fatturati agli editori \fornitori che eseguivano le prestazioni .
Pertanto i vantaggi patrimoniali determinati dai cd aver erano nella esclusiva disponibilità della Re Mi & ,'e quindi appare intuitivo che non potessero essere utilizzati dal terzo estraneo quale la Promidea . Tale fatto decisivo è stato completamente obliterato dalla Ctr. . In altri termini la CTR ha inteso dare prevalenza alla circostanza che la fattura era stata emessa ed anche pagata , e cioè al dato formale . Ponendosi così in evidente contrasto con i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema d'IVA, in attuazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo va escluso il diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del d,P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti non assumendo rilievo che il cessionario abbia versato al cedente l'ammontare del tributo sulla base della regolarità formale dell'operazione dal punto di vista contabile e fiscale, atteso che l'imposta è dovuta ogniqualvolta la fattura sia emessa, seppure per un'operazione non avvenuta o non ai/venuta nei termini in essa descritti» (Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 12111 del 10/06/2015; in termini, Cass., Sez. 5, sent. n. 1565 del 27/01/2014;
Sez. 5, sent. n. 10939 del 27/05/2015, Rv. 635942; n. 20060 del 07/10/2015, Rv. 636663; ord. n. 11873 del 2018; ord. n. 9721 del 19/04/2018, Rv. 647833, § 7.1 e sem.). Analogamente il giudice di secondo grado non ha inteso che per il principio della cartolarità di cui alll'art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972, ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell'operazione, è illecitk. Nel caso la divergenza tra il reale rapporto economico e ciò che è rappresentato è rilevante, in quanto la Promidea ce_ss ; non è l'effettivo .ftleetke e quindi la fattura non rispecchia la realtà economica del rapporto commerciale.
In conclusione, il diritto ad utilizzare la fattura ai fini fiscali implica indefettibilmente la effettiva realtà del rapporto indicato in fattura, non essendo pertanto sufficiente a consentire il suo utilizzo la mera indicazione in fattura della imposta e del rapporto , qualora questo non corrisponda ad un'operazione nei termini indicati. Appare evidente l'obbligo del Fisco , in tali casi , in cui la sottostante inesistenza ,totale o parziale, della operazione falsamente rappresentata in fattura risulti accertata, di neutralizzare gli effetti giuridici conseguenti all'immissione del documento nella contabilità e quindi anche nel circuito delle dichiarazioni fiscali ,rimodulando la pretesa fiscale della Amministrazione finanziaria nei confronti dell'emittente , per evitare il pregiudizio che altrimenti verrebbe a determinarsi alle risorse finanziarie dello Stato.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, risultando integrati i vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ e la violazione di legge , e per effetto della cassazione della sentenza impugnata va disposto il rinvio alla Ctr. P. Q.M La Corte ,in accoglimento del ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Ctr del Piemonte che provvederà anche su