Ordinanza — n. 21669/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28182-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2020 contro 2394 GEMMO UMBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 607/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 07/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA. ( Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento (n.85301C2006o1\2olo) con il quale l'Agenzia delle Entrate , in relazione all'anno di imposta 2005 , a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, accertava induttivamente un reddito di impresa pari ad euro 46.638,29, ai fini iv ,, un imponibile di 444,215,29 , provvedendo quindi a calcolare la maggiore imposta dovuta .
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21669/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Nel caso in esame sicuramente la Ctr ha completamente obliterato la disposizione di cui all'art. l'art. 55 i comma dpr 633\1972 , che consente alla Agenzia delle Entrate di individuare induttivamente l'ammontare imponibile e l'aliquota applicabile. Inoltre, come emerge dalla normativa (art. 36 comma 8 D:L. 23 2 1995 n. 41 cnv. In L. 22.3.1995 n. 95 )/pelz‘pplicabilità del regime "rdà,e-'94't. del margine, essendo nacoltativo , occorre la esplicita volontà dell'imprenditore, da comunicare nei modi indicati dal comma 8 , all'Agenzia Melle Entrate ("l'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28182-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2020 contro 2394 GEMMO UMBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 607/2014 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 07/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA. ( Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento (n.85301C2006o1\2olo) con il quale l'Agenzia delle Entrate , in relazione all'anno di imposta 2005 , a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, accertava induttivamente un reddito di impresa pari ad euro 46.638,29, ai fini iv ,, un imponibile di 444,215,29 , provvedendo quindi a calcolare la maggiore imposta dovuta .
A seguito del ricorso del contribuente, la commissione provinciale di Vicenza confermava l'accertamento ai fini irpef, mentre riteneva che ai fini iva il dovuto doveva essere calcolato tenendo conto del cd, regime del margine, in quanto l'attività svolta dal contribuente riguardava la compravenditagj: utovetture usate . A seguito dell'appello proposto dalla Agenzia dell'Entrate ,la CTR di Venezia-Mestre, confermava la decisione di primo grado , in quanto si poteva determinare l'iva dovuta secondo il regime del margine avendo l'ufficio individuato tutti gli acquisti e le vendite.
Propone ricorso in Cassazione l'agenzia delle Entrate, con riferimento alla parte dell'accertamento inerente all'iva , affidandosi ad un unico motivo: art.360 i comma n. 3 cpc : violazione e\ o falsa applicazione dell'art. 36 d.l. 41\95 conv. nella legge 85 \ 95 . Ragioni della decisione Premesso quanto sopra, si rileva che fondato il motivo dì r\ impugnazione con il quale l'Amministrazione ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta violazione di legge nella parte in cui la Ctr ha ritenuto che l'Agenzia avrebbe dovuto individuare il dovuto in base alle regole che presiedono il regime del margine .
Nel caso in esame sicuramente la Ctr ha completamente obliterato la disposizione di cui all'art. l'art. 55 i comma dpr 633\1972 , che consente alla Agenzia delle Entrate di individuare induttivamente l'ammontare imponibile e l'aliquota applicabile. Inoltre, come emerge dalla normativa (art. 36 comma 8 D:L. 23 2 1995 n. 41 cnv. In L. 22.3.1995 n. 95 )/pelz‘pplicabilità del regime "rdà,e-'94't. del margine, essendo nacoltativo , occorre la esplicita volontà dell'imprenditore, da comunicare nei modi indicati dal comma 8 , all'Agenzia Melle Entrate ("l'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività.
ìssa ha effetto dal i gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è ese,rcitata"), Nel caso tale volontà mai è stata manifestata il~~/~ffe --tht che l'attività era svolta in nero non avendo il contribuente mai tenuto una qualsisia contabilità o effettuato dichiarazioni fiscali . Proprio perché nel caso il volume di affari è stato individuato tenendo conto della documentazione bancaria acquisita, non era possibile applicare il regime del margine, presupponendo una contabilità corretta .
Infatti, di recente si è consolidata l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del dl. n. 41 del 1995, convertito con modificazioni in legge n. 85 del 1995. per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.
Nel caso imponendo all'Agenzia di ricalcolare l'Iva in base al regime del margine la CTR ha sicuramente invertito il principio dell'onere della prova circa l'applicazione del regime fiscale agevolativo IVA del margine alle cessioni aventi ad oggetto autoveicoli usati, ponendolo a carico dell'Agenzia in luogo del contribuente. L'affermazione della Ctr è ,quindi , in palese contrasto con l'art.36 d.l. n.41/1995 convertito con modificazioni nella legge n.85/1995, nella parte in cui sostanzialmente ritiene la applicazione automatica di tale regime agevolativo una volta accertato che l'attività di impresa aveva ad oggetto vendite di auto usate.
Del resto ,proprio con riferimento alla compravendita di veicoli usati, rientra nella condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, quantomeno nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione, adempimento nel caso non avvenuto . In presenza di elementi significativi di "allarme", idonei a far sospettare l'inattendibilità del contribuente , deve escludersi che nel caso concreto il cessionario rivenditore potome fruire del regime del margine, non sussistendo i presupposti per l'applicazione del detto regime, non essendo minimre accertabile se il soggetto cedente a sua volta avesse o meno detratta l'iva .
In definitiva proprio perché tale regime è indissolubilmente legata ad una serie di presupposti che deve essere il cessionario rivenditore a dimostrare , e poiché la mancanza della contabilità, non consente di ricavare alcuna dimostrazione del fatto che il cedente non abbia detratto l'iva , deve ritenersi errata per violazione di legge la decisione impugnata nella parte in cui ha imposto all'Agenzia l'applicabilità del regime del margine .Pertanto il ricorso va accolto e per l'effetto la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Ctr del Veneto che provvederà anche ,alle spese del giudizio di legittimità .
P. Q.M La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Venezia-Mestre in