Cassation court dismisses tax authority appeal on insufficient reasoning regarding notification errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that had dismissed a taxpayer's challenge to a tax assessment. The taxpayer argued the assessment was invalid because the underlying notice of assessment was never properly served due to a discrepancy in the postal code on the receipt. The court ruled that the lower court failed to adequately explain why a minor clerical error in the postal code did not invalidate the service, which had been successfully delivered to the correct address. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the regional tribunal for a new decision with proper reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 19 comma 3 D.Lgs n. 546/1992: The court of first instance must provide sufficient and contradictory reasoning on decisive facts; a mere clerical error in a postal code does not invalidate service if the document was effectively delivered to the correct address.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18382-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro SACCHETTI MICHELE; - intimato - 1781 avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 16/01/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA. Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento nr 097200602337318, emessa dopo l'avviso di accertamento 832010100095\2006 con cui l'Agenzia delle Entrate richiedevaa le imposte dovute ai fini Irpef , Irap ed iva del contribuente , oltre sanzioni ed interessi.
Avverso la predetta cartella proponeva ricorso il contribuente assumendo che l'avviso di accertamento quale atto presupposto non gli era stato notificato, essendo stato inviato ad un numero civico diverso rispetto a quello della sua residenza. La commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso. La CTR del Lazio accoglieva l'appello proposto dal contribuente sulla considerazione che la mancata notifica , per non essersi perfezionata, dell'accertamento , travolgeva anche la cartella mancando del suo presupposto. Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, tramite l'avvocatura dello stato, affidandosi a due motivi .
Non si è costituto l'intimato . Ragioni della decisione Con il primo motivo di gravame, l'Agenzia delle Entrate si duole dell'insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cpc Secondo la ricorrente il giudice del merito a torto ha ritenuto non completato o nullo il procedimento notificatorio dell'accertamento , sulla base della sola discordanza del numero civico riportato nell'avviso di accertamento della raccomandata con cui il contribuente era stato avvisato dell'avvenuto deposito del plico notificato (l'avviso di ricevimento di questa raccomandata riportava l'indirizzo di via delle Cisternole 45, laddove l'agente postale indirizzato la notifica dell'avviso di accertamento all'indirizzo corretto di Frascati, via Cisternole, n. 145).
Si è trattato, dunque, secondo la ricorrente, di un mero errore materiale, riguardante una sola cifra del numero civico. Il motivo è fondato, perché la CTR non tiene adeguatamente conto del fatto che l'avviso di deposito era stato immesso nella cassetta postale; circostanza, questa, idonea ragionevolmente a far ritenere che l'errore materiale (45 invece di 145 ) non aveva avuto alcuna (7J rilevanza avendo l'ufficiale postale individuato l'esatto indirizzo e residenza , attestato proprio dall'esistenza della cassetta postale . Con il secondo motivo l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 3 del D.LGs n. 546 \1992 in relazione all'art. 360 n. 4 cpc .
Secondo l'Agenzia il ricorso "del contribuente doveva essere dichiarato inammissibile in relazione all'atto di contestazione delle sanzioni n. 832coo100085\2006 per euro 258 che risulta pacificamente regolarmente notificato". Poiché la sorte delle sanzioni è conformata da quella dell'avviso di accertamento, anche a norma dell'art. 336 c.p.c., il motivo si deve ritenere assorbito, di modo che della questione si occuperà il giudice del rinvio. Pertanto il ricorso va accolto, nei limiti anzidetti e la sentenza cassata con rinvio alla commissione regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese. provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità .
P. Q.M La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione. Roma 7 7 2020 DEPOSIT