Cassation court declares tax dispute extinguished due to taxpayer's request for expedited settlement and full payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished after the taxpayer submitted a request for expedited settlement under specific legislative provisions. The tax agency subsequently filed a motion to terminate the proceedings, citing the taxpayer's full payment of all owed amounts. The court ruled that the process must be declared extinct based on the statutory requirements for such settlements and the absence of further documentation regarding any denials.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: When a taxpayer requests expedited settlement and fulfills the payment obligations, the judicial proceedings must be declared extinct without further adjudication on the merits.
Parole chiave
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a seguente • ORDINANZA sul ricorso n. 4644/2015 promosso da Gea Sistemi in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio del prof. Avv. Guglielmo Fransoni, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Padovani in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo; - ricorrente - (C2 contro • Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; ' - con troricorrente e ricorrente incidentale - c'kk. avverso la sentenza n. 1285/8/14 della CTR della Toscana, depostata il 26/06/14; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1285/8/14, depositata il 26/06/2014f la CTR della Toscana Romagna, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, ha accertato maggiori ricavi di quest'ultima per l'anno 2005 pari ad C 100.000,00. • • Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione. L'intimata ha resistito con controricorso, presentando anche ricorso incidentale, • fondato su due motivi di impugnazione. La ricorrente, in pendenza di giudizio, ha depositato istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018.
Con atto datato 14/08/2019, l'Agenzia delle entrate hq, presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, corredata di documenti, allegando che la contribuente aveva provveduto al versamento di tutte le somme dovute. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2025, avendo la contribuente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018, come si evince dalla copia della relativa istanza, depositata in atti unitamente alla relativa documentazione.
Non vi è agli atti documentazione che provi il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 1020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), avendo, anzi, l'Agenzia delle entrate depositato istanza di estinzione del giudizio, deducendo la cessazione della materia del contendere per intervenuto versamento di tutte le somme dovute per la definizione agevolata della lite. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione dell'art. 6, • comma 13, d.l. cit.
2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (art. 6, comma 13, d.l. cit.).
3. Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 diP.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 marzo 2021, mediante collegamento "da remoto". i i rypFP,TO Il