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Ordinanza — n. 21494/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as judgment extinguished by failure to appeal the tax forgiveness denial within statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21494/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to appeal the administrative denial of the tax forgiveness request within the prescribed sixty-day period. The taxpayer had submitted the forgiveness request but did not challenge the subsequent denial notice, which was properly served before the deadline. Consequently, the judicial process terminated automatically under the specific provisions governing tax forgiveness denials, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 12 e 13 del d.l. n. 119 del 2018; The failure to appeal an administrative denial of a tax forgiveness request within the statutory period results in the automatic extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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tax forgiveness denial judicial extinction statutory time limits tax appeal procedure administrative act revocation differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale internazionale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12 del d.l. n. 119 del 2018
Successivamente, con nota depositata in cancelleria in data 14 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate deposita atto di diniego dell'istanza di condono, avanzata dalla contribuente ex art. 6 del decreto-legge 23/10/2018, n.
Art. 6, comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
Successivamente, con nota depositata in cancelleria in data 14 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate deposita atto di diniego dell'istanza di condono, avanzata dalla contribuente ex art. 6 del decreto-legge 23/10/2018, n.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG. 23637/2015, proposto da: Figlioli Daniela, rappresentata e difesa dall'avv.to Filippo Visocchi, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Agostino De Pretis n. 60,presso lo studio legale dell'avv.to Donatella Cerè, giusta procura il calce al ricorso. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12. Resistente Avverso la sentenza n. 1374/39/15 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata in data 09/03/2015, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2021 dalla dott.ssa Rosita D'Angiolella. Ritenuto che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Frosinone, che a sua volta aveva accolto il ricorso di Daniela Figlioli avverso l'avviso di accertamento RC00101100336/2010, per l'anno 2005, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

2. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di cui in epigrafe, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato 4tre motivi così rubricati: «A) Nullità della sentenza impugnata ex art. 156 comma 2 c.pc., palese contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo». «B) Motivazione carente e/o insufficiente - nullità della sentenza impugnata ex art. 360, n. 5 c.p.c.». «C) Nullità dell'accertamento impugnato per inesistenza della sottoscrizione giusta sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015».

3. L'Amministrazione finanziaria deposita "atto di costituzione" al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

4. Successivamente, con nota depositata in cancelleria in data 14 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate deposita atto di diniego dell'istanza di condono, avanzata dalla contribuente ex art. 6 del decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. I. 17/12/2018, n. 136, per mancato pagamento del dovuto. Allega all'uopo la notificazione alla contribuente di tale atto, avvenuta in data 30/03/2020, nonché l'istanza di condono di Figlioli Daniela, pervenuta in data 31/05/2019, relativa all'accertamento oggetto di causa (n. RC0010100336/2010). Considerato che:

1. A mente del comma 12 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e, da tale data, scatta il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del diniego dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Se la parte interessata non impugna il diniego nei termini, ha comunque la possibilità, ai sensi del successivo comma 13, di richiedere la trattazione della causa entro il 31 dicembre 2020; in mancanza di tale istanza, il processo è dichiarato estinto.

2. Nella specie, il diniego avverso l'istanza di condono del 31/05/2019 risulta notificato a Figlioli Daniela in data 30/03/2020 (v. relata di notifica a mezzo posta e avviso di ricevimento dell'atto di diniego a mezzo raccomandata) e, quindi, nei termini. Viceversa, Figlioli Daniela V non ha proposto impugnazione avverso l'atto di diniego, né ha avanzato istanza di trattazione. Ne consegue l'estinzione del giudizio.

3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art.6, comma 13, d.l. cit.).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, decreto- legge 23/10/2018, n. 119, conv. I. 17/12/2018, n. 136. Spese a carico della parte che le ha anticipate. (19—Hi -r, Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, del 27 genna