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Ordinanza — n. 21462/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21462/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure before the statutory deadline. Although the taxpayer argued for the process's termination, the court noted that no request for settlement was filed by December 31, 2020, nor was there a denial of such a request. Consequently, the proceedings were terminated under the specific provisions governing the 'peace tax' regime, absolving the losing party of the unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The expiration of the deadline to request the simplified settlement procedure results in the automatic extinction of the tax appeal process, thereby excluding the obligation to pay the unified contribution fee.

Parole chiave

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tax appeal extinction simplified settlement procedure peace tax regime unified contribution fee statutory deadline failure tax administrative litigation process termination reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
ha depositato una memoria con la quale, premesso di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 391 cod. proc. civ.
25485); visto l'art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
25485); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15/11/2019, n. 29790
Cass., 28/11/2019, n. 31126
Cass., 30/09/2015, n. 19560
115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560, 12/10/2018, n.
Cass., 12/10/2018, n. 25485
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Zt. sul ricorso iscritto al n. 27661/2016 R.G. proposto da Tre C s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Coglitore e dall'Avv. Fabio Falcone, con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri, n. 5, presso lo studio del primo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 3735/5/16 depositata il 21 aprile 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate notificò a Tre C s.r.l. l'avviso di accertamento n. TF9030300758, relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale, sulla base delle risultanze di un processo verbale della Guardia di finanza del 3 novembre 2011 - dal quale era emerso che i soci avevano versato alla società la somma di C 138.000,00 a titolo di prestito infruttifero e che non era stato dato conto della correlativa capacità reddituale o finanziaria degli stessi soci - nonché dei principi affermati da Cass., 26/11/2007, n. 24531, reputava che il suddetto importo di C 138.000,00 corrispondesse a ricavi non dichiarati, accertando i conseguenti maggior reddito, ai fini dell'IRES, maggior valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP, e maggior volume d'affari, ai fini dell'IVA, oltre agli interessi e alle sanzioni; l'avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che rigettò il ricorso della società contribuente; avverso tale pronuncia, Tre C s.r.l. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (hinc anche:

«CTR»), che lo accolse parzialmente - limitatamente ai ricavi accertati corrispondenti al versamento della somma di € 56.000,00 da parte di Luigi Anaclerico - rigettandolo nel resto; avverso tale sentenza della CTR - depositata il 21 aprile 2016 e non notificata - per la parte a sé sfavorevole, ricorre per cassazione Tre C s.r.I., che affida il proprio ricorso, notificato il 21 novembre 2016, a quattro motivi; l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva; il Procuratore generale ha depositato conclusioni motivate, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;

Tre C s.r.l. ha depositato una memoria con la quale, premesso di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento della prima rata, ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto. Considerato che: la contribuente ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata; a sostegno di tali asserzioni, la ricorrente ha depositato, in allegato alla memoria menzionata, copie della domanda, tempestivamente presentata il 28 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento n. TF9030300758 (con la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate), nonché del versamento, effettuato il 31 maggio 2019, della prima rata; tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «[i]n tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «M/eventuale diniego della definizione va notificato entro 11 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]»;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560, 12/10/2018, n. 25485); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così d