Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21460/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to request simplified settlement by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21460/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to request the simplified settlement procedure before the statutory deadline. Although the taxpayer argued for a favorable interpretation regarding the deadline's nature, the court found no such provision in the law. Consequently, the process ended without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 6 d.l. 119/2018: The expiration of the deadline for requesting the simplified settlement does not cause the taxpayer to lose the right to file the request, as the term is merely organizational and acceleratorial.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment simplified settlement procedure deadline interpretation favor legis principle tax dispute resolution reddito non dichiarato indigenza finanziaria contributi sociali arretrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
ha trasmesso, a mezzo del PTC, una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere effettuato la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate;la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 391 cod. proc. civ.
25485); visto l'art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
25485); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 15/11/2019, n. 29790
Cass., 28/11/2019, n. 31126
Cass., 30/09/2015, n. 19560
115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560, 12/10/2018, n.
Cass., 12/10/2018, n. 25485
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA 2AD Lk sul ricorso iscritto al n. 6751/2015 R.G. proposto da Tre C s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Coglitore e dall'Avv. Fabio Falcone, con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri, n. 5, presso lo studio del primo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 7073/4/14 depositata il 17 luglio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate notificò a Tre C s.r.l. l'avviso di accertamento n. TF9030307976, relativo all'anno d'imposta 2006, con il quale, sulla base delle risultanze di un processo verbale della Guardia di finanza del 3 novembre 2011 - dal quale era emerso che i soci avevano versato alla società la somma di C 93.000,00 a titolo di prestito infruttifero e che non era stato dato conto della correlativa capacità reddituale o finanziaria degli stessi soci - nonché dei principi affermati da Cass., 26/11/2007, n. 24531, reputava che il suddetto importo di €93.000,00 corrispondesse a ricavi non dichiarati, accertando i conseguenti maggior reddito, ai fini dell'IRES, maggior valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP, e maggior volume d'affari, ai fini dell'IVA, oltre agli interessi e alle sanzioni; l'avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che rigettò il ricorso della società contribuente; avverso tale pronuncia, Tre C s.r.l. propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (hinc anche:

«CTR»), che lo rigettò; avverso tale sentenza della CTR - depositata il 17 luglio 2014 e non notificata - ricorre per cassazione Tre C s.r.I., che affida il proprio ricorso, notificato il 3 marzo 2015, a sei motivi; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 13 aprile 2015; il Procuratore generale ha depositato conclusioni motivate, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; Tre C s.r.l. ha trasmesso, a mezzo del PTC, una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere effettuato la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e con allegati i documenti ritenuti idonei a dimostrare l'esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva.

Considerato che: la contribuente ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata; a sostegno di tali asserzioni, la ricorrente ha depositato, in allegato alla memoria menzionata, copia della domanda, tempestivamente presentata il 28 maggio 2019, di definizione agevolata della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento n. TF9030307976 (con la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate), dalla quale risulta che, stante il pagamento, in pendenza del giudizio di C 54.593,00, nulla era dovuto ai fini della definzione; tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «[i]n tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «fireventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]»; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate;la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 30/09/2015, n. 19560, 12/10/2018, n. 25485); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così