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Ordinanza — n. 21459/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to prove service of notice on the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21459/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the taxpayer failed to prove service of the notice. The lower court had corrected a tax assessment error regarding exempt capital gains, but the taxpayer's challenge was rejected procedurally. The court ruled inadmissibility based on the absence of evidence proving the taxpayer received the notification documents.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to prove the service of the notice to the opposing party.

Parole chiave

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inadmissibility appeal proof of service notice tax assessment correction capital gains exemption procedural requirement validità della tassazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 38 DPR 600/73
Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione art. 38 DPR 600/73 in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
38 DPR 600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che, ai fini della valutazione della pluriannualità dello scostamento rilevato, sia necessario detrarre i redditi esenti ai sensi del sesto comma dell'art.
Art. 112 D.LGS 546/92
Secondo motivo: «2) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione art. 112 e 115 e 35 D.
Art. 115 D.LGS 546/92
Art. 35 D.LGS 546/92
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09463/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro Lazzara Omar; - intimato - avverso la sentenza n. 72/01/14 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata in data 6 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione proposta da Omar Lazzara avverso l'avviso di accertamento n. R4805ME00033/2009, relativo alla contestazione di maggior reddito a fini Irpef, accertato con metodo sintetico (c.d. redditometro) per l'anno di imposta 2004.

2. La CTR ha rilevato che il metodo applicato non era corretto, siccome privo del requisito della pluriannualità all'epoca vigente, siccome per l'anno 2005 la somma di euro 147.600,00 era stata erroneamente computata, essendo in realtà esente da imposta, siccome percepita dal contribuente come parte (60%) di una plusvalenza derivante da vendita di partecipazioni azionarie in società di capitali, come tali esenti da tassazione ai sensi dell'art. 68, terzo comma, del T.U.I.R. di cui al d. Igs. n. 917 del 1986.

3. Per la cassazione della citata sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi; Omar Lazzara è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione art. 38 DPR 600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che, ai fini della valutazione della pluriannualità dello scostamento rilevato, sia necessario detrarre i redditi esenti ai sensi del sesto comma dell'art. 38 in esame. b. Secondo motivo: «2) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (Violazione e falsa applicazione art. 112 e 115 e 35 D. LGS. 546/92 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.)», deducendo la nullità RG09463_ 2015 l'est della sentenza per ambiguità della motivazione in relazione all'espressione "fuori discussione" riferita ai presupposti per l'accertamento del reddito nell'annualità 2005, comunque affidata a considerazioni che non si confronterebbero con le allegazioni contenute nell'atto di appello dell'Ufficio.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che non è stata fornita la prova della relativa notifica alla controparte; invero, dal diretto controllo degli atti che questa Corte è legittimata a compiere, né nel fascicolo d'ufficio, contenente il relativo fascicolo di parte, né sul Desk del magistrato, né al S.i.c. della Corte di cassazione risulta prodotta la prova del rituale esito della spedizione delle raccomandate n. 781346504911 e n. 781346504922, avvenuta presso l'Unep della Corte di appello di Roma in data 31 marzo 2015, come risulta dal timbro apposto in calce all'atto di cui in parola.

3. La Corte è esonerata dal provvedere sulle spese di lite, attesa la mancata attività difensiva in questa sede da parte del contribuente, nonché dal provvedere in tema di contributo unificato, stante la soccombenza della parte pubblica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2021. DEPOSITATO I