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Ordinanza — n. 21457/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal claiming omitted evidence review and erroneous burden of proof application in income tax case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21457/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigi Ponzoni's appeal against a regional tax commission decision denying his income tax objection. Ponzoni argued the court failed to examine specific documents regarding his financial capacity and incorrectly applied burden of proof rules. The court ruled that the lower court had considered all relevant historical facts and that the appellant's complaints did not meet the strict legal threshold for overturning the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.; The omission of evaluating specific documentary evidence does not constitute a violation of the duty to examine decisive facts if the historical facts were already considered by the judge, and the burden of proof must be applied according to the law effective at the time of the act.

Parole chiave

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Italian tax law income tax assessment burden of proof omitted evidence review Cassation appeal tax dispute resolution procedural violation reddito del coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Violazione dell'art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o erronea applicazione dell'art.
Art. 38, co. 4, 5, 6 del d.p.r. n. 600/1973
Il ricorrente ha depositato per pct memoria ai sensi dell'art. 380bis1 cod.
Art. 2729 c.c.
d.l. n. 78 del 2010
30355 del 21/11/2019), sia nella parte in cui invoca l'applicazione retroattiva della novellazione dell'articolo 38, a opera del d.l. n. 78 del 2010, smentita dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 2729 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018
Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016
Il secondo motivo è infondato, sia nella parte in cui lamenta l'applicazione del riparto dell'onere probatorio, correttamente effettuato dalla CTR (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016; id.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30355 del 21/11/2019
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3403 del 06/02/2019
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 12207 del 16/05/2017
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06772/2015 R.G. proposto da Ponzoni Luigi, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Bruccoleri, giusta procura in calce al ricorso; — ricorrente — Contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis; — controricorrente- avverso la sentenza n. 4555/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 11 settembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'impugnazione proposta da Luigi Ponzoni avverso l'avviso di accertamento n. T9B01PG05238/2012 relativo alla contestazione di maggior reddito a fini Irpef, accertato con metodo sintetico per l'anno di imposta 2008, alla luce dell'individuazione di una maggiore capacità reddituale derivante da spese gestionali e incrementi patrimoniali.

2. La CTR ha rilevato che il reddito dichiarato dal contribuente nell'anno di riferimento era palesemente incongruo e del tutto inidoneo a giustificare l'importo versato per il mutuo contratto per l'acquisto di un immobile, a nulla rilevando la cointestazione al 50% con il coniuge della proprietà del predetto bene, atteso che era accertato che la moglie aveva dichiarato redditi pari a zero nell'anno di riferimento, né in alcun modo provato le modalità di partecipazione al pagamento del prestito contratto.

3. Per la cassazione della citata sentenza Luigi Ponzoni ha proposto ricorso affidato a due motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. Il ricorrente ha depositato per pct memoria ai sensi dell'art. 380bis1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «I. Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti», deducendo l'erroneità della sentenza per aver omesso di esaminare i documenti prodotti dal contribuente, idonei a contrastare le semplici presunzioni sulle quali era basato l'avviso impugnato, segnatamente in tema di valutazione della capacità reddituale del ricorrente, della RG06772 2015 l'est. comproprietà del bene immobile e dell'avvenuto disinvestinnento di una polizza. b.

Secondo motivo: «II. Violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 38, co. 4,5,6 del d.p.r. n. 600/1973 anche in relazione all'art. 2729 c.c.», deducendo l'erroneità della sentenza nell'applicazione del ragionamento presuntivo derivante dall'applicazione del nuovo redditometro e alla mancata attivazione preventiva del contradditorio, come previsto dalla novellazione della normativa indicata come lesa, per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. L'Agenzia delle Entrate ha argomentato nel controricorso l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che ha comunque chiesto di respingere nel merito.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo è inammissibile. Alla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 11 settembre 2014, si applica l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione ai sensi del suddetto articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L'irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell'applicazione del RG067722015 l'est. sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico- da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Ciò che è esattamente accaduto nel caso di specie - nonostante quanto in contrario argomentato dal ricorrente nella memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. - posto che la CTR mostra di aver ben presente i fatti storici (immobile al 50%, importo delle rate di mutuo, polizza disinvestita) della cui omissione ci si lamenta, restando pertanto il ragionamento valutativo della prova nell'esclusiva disponibilità del giudice del merito, in presenza di motivazione chiaramente intellegibile.

5. Il secondo motivo è infondato, sia nella parte in cui lamenta l'applicazione del riparto dell'onere probatorio, correttamente effettuato dalla CTR (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21142 del 19/10/2016; id. Sentenza n. 30355 del 21/11/2019), sia nella parte in cui invoca l'applicazione retroattiva della novellazione dell'articolo 38, a opera del d.l. n. 78 del 2010, smentita dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n. 3403 del 06/02/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12207 del 16/05/2017), laddove le considerazioni della memoria conclusiva del ricorrente riferite alla giurisprudenza eurounitaria sul contraddittorio non trovano applicazione al caso di RG06772 2015 l'est specie, non essendo i tributi oggetto di lite armonizzati in sede comunitaria.

6. La soccombenza regola le spese.

7. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna Luigi Ponzoni a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella