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Ordinanza — n. 21448/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for late procedural arguments violating speciality and ne bis in idem principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21448/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the taxpayer's appeal inadmissible, rejecting arguments raised late in the proceedings regarding lack of speciality and double jeopardy. The court found that the taxpayer improperly added these grounds in supplementary memoranda rather than at the initial stage of the appeal. Consequently, the appeal was dismissed as procedurally flawed, upholding the lower court's decision on the timing of legal submissions.

Regesto Legislator

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Art. 24 DPR 546/1992; Art. 19 D.Lgs. 74/2000: Arguments violating the principle of speciality or ne bis in idem must be raised at the initial stage of the appeal; late introduction renders them inadmissible.

Parole chiave

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principle of speciality ne bis in idem inadmissible appeal supplementary memoranda tax fraud proceedings inchiesta per frode fiscale procedura fiscale garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 24 DPR 546/1992
Art. 19 D.Lgs. 74/2000
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Nappi aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, inutilizzabilità delle prove e degli acquisiti, difetto di contraddittorio; con motivi aggiunti aveva poi dedotto violazione del principio di specialità ex art. 19 d.lgs.
Art. 1 comma 1 quater DPR 115/2002
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Nappi aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, inutilizzabilità delle prove e degli acquisiti, difetto di contraddittorio; con motivi aggiunti aveva poi dedotto violazione del principio di specialità ex art. 19 d.lgs.
art. 19 d.lgs. 74/2000
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Nappi aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, inutilizzabilità delle prove e degli acquisiti, difetto di contraddittorio; con motivi aggiunti aveva poi dedotto violazione del principio di specialità ex art. 19 d.lgs.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20273-2015 propoSto da: NAPPI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato ADA DE MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO SOMMA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- nonchè contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; - intimato - avverso la sentenza n. 341/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 15/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO MELE; Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 341/52/15, depositata il 15.1.2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso sentenza con cui la CTP di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Nappi Giovanni avverso avviso di accertamento -con riferimento all'anno 2007- traente origine da PVC redatto dalla G. di F. a carico della società L.

C. srl Unipersonale (di cui il Nappi era legale rappresentante) con il quale era stata contestata, ai finiVIrés ed Irap, la contabilizzazione di ricavi relativi a cessioni di beni inesistenti nei confronti della soc. Nuova Distribuzione srl, beni derivanti da acquisti fittizi -risalenti all'anno 2006- dalla soc. SP sas. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Nappi aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, inutilizzabilità delle prove e degli acquisiti, difetto di contraddittorio; con motivi aggiunti aveva poi dedotto violazione del principio di specialità ex art. 19 d.lgs. 74/2000, incompetenza dell'ufficio accertatore e violazione del ne bis in idem.

La CTP aveva accolto il ricorso per violazione del principio di specialità sul rilievo che fosse speciale la norma penale, per effetto della contestazione di un dolo specifico e che fosse in corso un procedimento penale essendo stato il verbale della G. di F. trasmesso alla Procura della Repubblica di Napoli. La sentenza della CTP era gravata di appello da parte dell'Ufficio che deduceva la inammissibilità dei motivi aggiunti e l'errata applicazione del principio di specialità, oltre a insistere, nel merito, sul coinvolgimento del Nappi nel meccanismo fraudolento di cui al PVC.

Tale sentenza era riformata dalla CTR che -in accoglimento dell'appello dell'Ufficio- censurava la statuizione contenente l'accoglimento di eccezione (quella di violazione del principio di specialità) proposta tardivamente (in sede di motivi aggiunti) in assenza di qualsivoglia motivazione al riguardo e, comunque, per non avere fatto corretta applicazione del principio generale del concorso apparente tra la norma penale e quella tributaria, atteso che nella specie non era ancora conosciuta la fattispecie di reato contestata risultando accertato unicamente che il verbale della G. d.

F. era stato trasmesso all'autorità giudiziaria. Per la cassazione della sopra menzionata sentenza il Nappi propone ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze (non costituito) e dell'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso. Considerato che Il ricorso consta di sei motivi che recano: 1) "Carenza di motivazione"; 2) "Cancellazione della società"; 3) "Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 d. Igs. 546/92"; 4) "Violazione del principio di specialità di cui all'art. 19 d. Igs. 74/2000"; 5) "Competenza dell'ufficio accertatore"; 6) "Ne bis in idem".

Va preliminarmente evidenziato che il Ministero delle Finanze -peraltro, privo di legittimazione passiva- risulta coinvolto nel presente contenzioso per la prima volta nella odierna sede: da qui la inammissibilità del ricorso nei confronti del menzionato Ministero. Occorre ora, sempre in via preliminare, prendere in esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso -formulata dalla resistente- per avere parte ricorrente omesso di indicare le specifiche norme di legge di cui assume la violazione e il riferimento puntuale alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360 comma 1 c.p.c.

Il ricorso effettivamente presenta le caratteristiche denunciate da parte resistente, di talchè è giustificato un giudizio di inammissibilità dello stesso, quanto meno con riferimento ai motivi primo, secondo, quinto e sesto.In ogni caso un esame del ricorso nel merito porta alla conclusione che lo stesso non è accoglibile, per plurime ulteriori ragioni, e va dunque rigettato. Quanto al primo motivo, la censura -attinente a presunta carenza di motivazione e proposto per la prima volta nella presente sede: da qui la inammissibilità dello stesso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la illegittimità della notifica dell'atto di contestazione, in quanto effettuata ad amministratore di società cessata: la notifica reca la data del 7.3.2013; la soc. L. C. srl Unipersonale, della quale il Nappi era stato amministratore, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9.7.2010 per trasferimento all'estero (Barcellona); da ciò consegue -è la conclusione del ricorrente- che questi non aveva alcuna legittimazione attiva che giustificasse il ricevimento della notifica di qualsivoglia atto, non potendosi riconoscere - al fine di conferire legittimità all'atto impositivo- la qualifica di "autore delle violazioni" (poi "amministratore di fatto") utilizzato dalla parte erariale. ct, bLA Il carattere della novità connota anche tale censuraYcon la conseguenza (.„,a che il motivo va giudicato come inammissibile Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che l'Ufficio non ha proposto specifiche ragioni a sostegno dell'appello.

Il motivo è inammissibile per mancanza totale di a tosufficienza, Ì.1-,2A0 1-)("4-3n-ao rw ci ' 1,110-t4-44_ .e p CJCIG._ zU-21.42- C-te Con il il quarto motivo è denunciata la violazione del principio di specialità. Il motivo è da rigettare, perché inammissibile -così confermandosi quanto motivatamente affermato dalla stessa CTR sul punto- a ragione della proposizione della questione in sede di motivi aggiunti al ricorso introduttivo; invero il contribuente, in violazione dell'art. 24 del DPR 546/92, ha proceduto alla integrazione dei motivi di ricorso, sebbene la medesima non fosse stata resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera di altre parti del processo.

Quanto alla asserita incompetenza della Direzione provinciale, di cui al quinto motivo, esso va dichiarato inammissibile in quanto prospettato - anch'esso- in sede di memorie aggiuntive al ricorso introduttivo, rilevando quindi la correttezza della sentenza impugnata, per avere la CTR, la quale ha affermato la tardività della proposizione della questione con conseguente inammissibilità del relativo motivo di appello; va anche detto, per completezza, che tale con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato. Le ragioni appena esposte supportano anche il commento del sesto rtiyo., secondo cui sarebbe stato violato il principio del ,,ne bis in idem exlc-t-wh cl;

L; 0_,Uè et_ lu C\ G.-c Conclusivamente il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate va rigettato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 20mila oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar