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Ordinanza — n. 21429/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows tax authority appeal by ruling that criminal penalty filing is not required to double assessment deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21429/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court quashed a regional tax court decision that had dismissed the tax authority's appeal regarding late tax assessments. The authority argued that the tax collection period was extended because a criminal penalty was filed, while the taxpayer contended the lack of such filing invalidated the extension. The court ruled that the statutory requirement for the deadline extension is merely the obligation to file the penalty report, not its actual presentation, thereby allowing the tax authority to proceed with the assessment.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 331 c.p.p.: The extension of tax assessment deadlines requires only the obligation to file a criminal penalty report, not its actual presentation.

Parole chiave

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Italian tax law assessment deadlines criminal penalty filing tax authority appeal double time limit tax collection period Supreme Court ruling dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 331 c.p.p.
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
d.lgs. n. 74 del 2000
331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito peraltro già dal Giudice delle Leggi nella sentenza n.
Art. 2909 c.c.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020
art. 331 c.p
633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
art. 378 c.p
Roberto Suceio - 3 esterno eccepito dalla società contribuente in memoria depositata ex art. 378 c.p.c.; p.q.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7992/2016
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018
Cass. n. 247 del 2011
CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19964/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro ITALGARD s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Veronica Villa (PEC veronica.villa@lecco.pecavvocati.it ) àot,‘" i c ; 2.1-=1 g-ovin a, lel' . rsso (a e ..„e oup« e° -C-(=•2 e_ a 55,22 kbvy con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2100/24/14 depositata il 17/04/2014 e notificata il 30/05/2014;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25/02/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR meneghina rigettava l'appello dell'Ufficio con ciò confermando la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto nullo l'atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP 2006, in quanto notificato oltre il termine di legge; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società contribuente; la stessa deposita anche memoria;

Considerato che: - va preliminarmente disattesa l'eccezione di giudicato di cui alla memoria della controricorrente; - infatti, la pronuncia di questa Corte (n. 7992/2016) che ha respinto il ricorso dell'Erario avverso la sentenza che si assume costituire giudicato (resa dalla CTR lombarda, n. 2101/24/2014) non ha affatto, come si sostiene in memoria, «definitivamente statuito che tal contratto di leasing è "esistente"»; essa ha unicamente respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in quanto inammissibile per violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. come`modificato dalli art. 54 del d.

L. n. 83 del 2012, convertivo con modificazioni nella L. n. 134 del 2012; - inoltre, la questione posta nella presente controversia (la tempestività dell'azione di accertamento dell'Ufficio) non è sovrapponibile a quella oggetto della sentenza di merito il cui giudicato si invoca (incentrata sulla questione relativa alla prova della esistenza o meno dell'operazione di leasing) e, come è stato ancora di recente confermato da questo Giudice delle Legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15374 del 20/07/2020), l'effetto vincolante del giudicato esterno previsto dall'art.2909 c.c., in relazione alle controversie in materia di IVA, è soggetto alla primazia del diritto unionale (come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), anche con riferimento alla sua proiezione oltre il periodo di imposta considerato circa i fatti integranti Cons. Est.

Roberto Succio - 2 elementi costitutivi della fattispecie impositiva che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, allorquando affiori una questione di contrasto a pratiche abusive, sicché ove esse non sussistano, il giudicato formatosi su diverso anno di imposta richiede l'esame delle questioni e dei presupposti di fatto per la diversa annualità e la sua efficacia dipende dalle concrete circostanze accertate; - venendo quindi all'esame dell'unico motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'Erario denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR ritenuto inapplicabile il c.d. "raddoppio" dei termìni per l'accertamento in quanto non è stata prodotta nel giudizio la denuncia penale; - il motivo è all'evidenza fondato; - è ormai costante la giurisprudenza di questa Corte (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018) nel ritenere che il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito peraltro già dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 247 del 2011; conseguentemente, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, questi deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario; - nel ritenere tardiva l'azione dell'Erario, la CTR ha quindi commesso errore di diritto; - pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al -giudice dell'appello per nuovo esame; detta CTR della Lombardia si atterrà ai principi di diritto di cui alla presente motivazione; il giudice del rinvio valuterà, in quella sede, anche la sussistenza o meno del giudicato Cons. Est.

Roberto Suceio - 3 esterno eccepito dalla società contribuente in memoria depositata ex art. 378 c.p.c.; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio di Legitti