Italian court quashes tax ruling for failing to apply EU de minimis aid rules post-EU Commission decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation quashed a regional tax commission decision that rejected a taxpayer's request for a de minimis aid reimbursement. The taxpayer argued the lower court failed to apply a subsequent European Commission decision regarding state aid compatibility. The court ruled that national judges must immediately apply new EU decisions even if issued after the appeal was filed, ordering the case remitted for a new assessment under the updated legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107, 108, 109 TFUE; Art. 360 cod. proc. civ.: National judges are bound by subsequent European Commission decisions on state aid and must apply them immediately, quashing incompatible domestic rulings and remitting the case for new fact-finding under the new regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19794/2016 R.G. proposto da ANTONELLI RENZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Iris n. 18, presso lo studio dell'Avv. Filippo De Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Giancarli, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 128/02/16 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata il giorno 3 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:
1. Renzo Giuseppe Antonelli proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale de L'Aquila alla domanda, formulata ai sensi dell'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di rimborso della somma corrispondente al 60% dell'IRPEF per redditi da lavoro autonomo trattenuta alla fonte dai suoi sostituti d'imposta durante il periodo di sospensione dei versamenti (anni 2009 e 2010) per gli eventi sismici cha avevano funestato la città de L'Aquila nell'aprile 2009.
2. La domanda del contribuente, accolta in prime cure, è stata poi disattesa, a seguito di gravame dell'A.F., dalla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con la sentenza in epigrafe menzionata.
3. Ricorre per cassazione Renzo Giuseppe Antonelli, affidandosi a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all'udienza di discussione della causa. Considerato che:
4. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 108 e 109 TFUE, come interpretati dalla Commissione Europea con la decisione n. 2015/5549 del 14 agosto 2015, per non avere riconosciuto la compatibilità con tali norme dell'agevolazione richiesta, integrante un aiuto «de minimis».
5. Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all'erronea e falsa applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1998/2006 e (UE) n. 1407/2013», si deduce che «non compete al beneficiario l'onere di dimostrare che l'aiuto richiesto è compatibile con i limiti quantitativi fissati dalla norma comunitaria», gravando sul contribuente soltanto rendere una dichiarazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, dichiarazione sottoposta al controllo dell'Agenzia delle Entrate, questa r.g. n. 794/2016 2 Cons. aele Rossi invece tenuta giudizialmente a dimostrare la non spettanza dell'agevolazione per il superamento della soglia «de minimis».
6. Con il terzo motivo, per «violazione dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione all'erronea e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.», si contesta l'affermazione della pronuncia gravata secondo cui il ricorrente «si era soffermato unicamente sulla natura dell'obbligazione», senza cioè ritualmente dedurre in lite l'esistenza di un aiuto «de mínímis».
7. É fondata, nei termini appresso precisati, la prima doglianza. 7.1. È necessario muovere dalla decisione della Commissione UE richiamata dal ricorrente, della quale occorre delineare portata ed effetti, onde verificarne le ricadute nel caso controverso. Con detta decisione (confermata, nelle more di svolgimento del presente giudizio, dal Tribunale di primo grado dell'Unione Europea con sentenza del 26 gennaio 2018), la Commissione ha stabilito che determinate misure, adottate dal nostro Paese, che hanno ridotto tributi e contributi dovuti da imprese rimaste vittime di calamità naturali (tra le quali quelle previste dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011, posto a base della istanza di rimborso de qua) costituiscono aiuti di Stato vietati dall'art. 108, § 3, TFUE e sono incompatibili con il mercato interno.
Con la stessa pronuncia, tuttavia, è stata fatta salva l'ipotesi che si tratti di «aiuto individuale» che, al momento della concessione, soddisfi le condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 (relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis») o dal regolamento UE n. 717/2014 (relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura), ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti «de minimis», o che, «al momento della sua concessione, soddisfi le condizioni previste dal regolamento, adottato in applicazione dell'art. 1 del reg.
CE n. 994/98 (sull'applicazione degli r.g.n.4J2O16 3 Cons. Raffaele Rossi artt. 92 e 93 - ora artt. 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali)», o da ogni altro regime di aiuto approvato, ma «fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (punto 3 della decisione). Secondo la Commissione europea, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi, concessi nel quadro dello stesso regìme, non costituiscano di per sé aiuti di Stato, o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica, e che pertanto non possono essere considerate imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis o è stato concesso in conformità ad un regime di aiuto approvato o a un regolamento di esenzione)».
Qualora il contribuente adduca a sostegno dell'istanza di rimborso una delle agevolazioni previste dalle disposizioni esaminate dalla Commissione Europea, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che l'aiuto individuale sia ìn linea con il regolamento «de minimis» applicabile, tenendo conto che la regola "de minimis", con lo stabilire una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi non operante, costituisce eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza. 7.2.
Tanto precisato, è dirimente nella vicenda osservare che il giudice nazionale è tenuto a dare attuazione alle decisioni della Commissione Europea, se del caso mediante disapplicazione delle norme interne con esse contrastanti. Più specificamente, siffatte decisioni, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione del diritto e, pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi r.g. n 016 4 Cons. Raffaele Rossi pendenti, in guisa di ius superveniens immediatamente incidente sul rapporto controverso.
In sede di legittimità, ciò comporta (pur se la decisione europea venga adottata dopo la proposizione del ricorso) la cassazione della sentenza gravata incompatibile con il nuovo regime e, ove necessario, il rinvio della controversia al giudice di merito, onde procedere all'accertamento (anche mediante documenti prodotti per la prima volta in sede di rinvio) dei fatti integranti il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica (in tal senso, tra le tante relative ad aiuti di Stato, si vedano Cass. 02/04/2020, n. 7659; Cass. 12/02/2020, n. 3514;
Cass. 24/01/2020, n. 1699; Cass.19/01/2018, n. 1325; Cass. 13/12/2017, n. 29905; Cass.26/09/2017, n. 22377). 7.3. Alla luce delle espresse considerazioni, chiaro si appalesa l'errore inficiante la sentenza impugnata. Rilevata l'emissione della decisione della Commissione europea successiva alla proposizione del ricorso di appello, il giudice di prossimità avrebbe dovuto di ufficio applicare il nuovo statuto di disciplina regolante la lite e quindi, al fine di adeguare l'ordinamento interno al diritto sovranazionale dell'Unione, verificare, per il beneficio richiesto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e dei requisiti quantitativi previsti per gli aiuti «de minimis», non assumendo rilievo (trattandosi di quaestio iuris, non di questio facti) la ritualità o la tempestività dell'allegazione in giudizio.
A tale apprezzamento provvederà il giudice del rinvio, che si dispone previa cassazione della sentenza gravata, restando assorbite le ulteriori censure nell'accoglimento del primo motivo di rìcorso. In ossequio ai doveri di nomofilachia, pare opportuno rammentare che, nel giudizio di rinvio, il contribuente, siccome impugnante il rigetto di un'istanza di rimborso, assume la posizione di attore in senso sostanziale, onerato, come tale, di asseverare i fatti costitutivi della pretesa azionata, cioè a dire, con riferimento al caso de quo, r.g. n. 9794/'016 5 Cons. e a aele Rossi dimostrare che Valuto individuale sia conforme al regolamento de minimis applicabile oppure sia erogato (ricorrendo le ulteriori condizioni prescritte) al fine di compensare i danni causati da una calamità naturale (ex allis, Cass. 26/06/2019, n. 17199;
Cass.21/11/2019, n. 30373; Cass. 02/05/2018, n. 10450).
8. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta