Court allows tax agency appeal, rejecting taxpayer's claim that mixed account usage negates statutory income presumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding Tiziana Savoi's individual business. The agency argued that the Regional Commission incorrectly rejected the statutory presumption of income derived from bank withdrawals due to the taxpayer's claim of mixed personal and business account usage. The court held that the legal presumption under the relevant tax codes applies regardless of account mixing and can only be overturned by specific analytical proof linking withdrawals to non-taxable expenses, which the taxpayer failed to provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 d.P.R. n. 600/1973; Art. 51 d.P.R. n. 633/1972: The statutory presumption regarding the taxable nature of bank withdrawals applies to mixed accounts and remains in force unless the taxpayer provides specific analytical evidence proving the funds were used for non-taxable purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25036/2014 proposto da: Agenzia delle Entrate rappresentato e difesa daWAvvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma -Ricorrente- Contro Sa voi Tiziana -intimata- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dei Lazio n. 1515/22/14 depositata i) 13_03.2014. Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 26/01/2021 Rilevato che: Ricorre l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della CTR Lazio del n. 1515/22/14 depositata il 13,3,2014.
La vicenda trae origine dall'accertamento mediante indagini bancari su due conti correnti dea contribuente, Savoi Tiziana, titoiare della ditta individuale "Tiziana Immobiliare", esercente attività di agenzia immobiliare. In esito alla verifica l'Ufficio aveva accertato, mediante verifica su due conti correnti intestati alla Savoi, e in base alla presunzione ex art. 32 d.P.R, n.600 del 1973, un maggior reddito per gii anni dal 2004 ai 2008, indicato in altrettanti avvisi di accertamenti, uno per ciascuno degli anni indagati. Gli atti impositivi venivano opposti e la CTP di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, decisione confermata dalla CTR che rigettava l'appelio deil'Ufficio.
L'Amministrazione, con un unico motivo, lamenta la violazione dell'art. 32 comma 1 n.7. dell'art. art. 39 comma 1 lett.d) del d.P.R. n.300/73 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72, in relazione al comma n.3 dell'art. 360 c.p.c., Non ha resistito ia contribuente restando intimata. Considerato che: La censura dell'Ufficio appare fondata. Ed infatti In tema di accertamenti bancari, gli artt, 32 de dP.R. n. 600 dei 1973 e 51 dei cl.P.R, n. 633 dei 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dai contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. (Sez. 5 - , del 30/06/2020 n. 13112).
La CTR ha, invece, sostenuto che «i prelevamenti effettuati. ..essendo avvenuti su conti promiscui, utilizzati cioè sia per operazioni commerciali sia per fini personali non possono che essere attribuiti alla sfera privata [dal momento che J l'utilizzo promiscuo ...non rende applicabile...la presunzione di cui all'art. 32 del d.p.r. 600/73 . L'affermazione è erronea e contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte, per quanto riguarda in particolare i prelevamenti, secondo cui «In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione...» (Sez. 5 - , n, 15161 del 16/07/2020).
Nessuna prova in tal senso risulta offerta dalla contribuente, tal che è erronea la surrichiamata affermazione del giudice regionale, secondo cui l'uso promiscuo, del o dei conti correnti intestati alla ditta, da parte del contribuente escluderebbe la presunzione in base al citato art.
32. Il ricorso va pertanto accolto. La sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese. P. Q. M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26 gennaio