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Ordinanza — n. 21421/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses request to schedule hearing after administrative withdrawal extinguished the proceedings. The court ruled the request inadmissible because the withdrawal extinguished the case. The court held that the request to schedule a hearing is inadmissible because the withdrawal extinguished the proceedings. The court held that the request to schedule a hearing is inadmissible because the withdrawal extinguished the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21421/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request to schedule a hearing inadmissible after the administrative authorities had withdrawn their appeal, extinguishing the proceedings. The taxpayer, Pepponi Enrica, attempted to invoke Article 391 of the Code of Civil Procedure to request a hearing regarding litigation costs despite the case's extinction. The court ruled that the specific provision cited applies only to presidential decrees, not collegial orders extinguishing the case, and that no hearing can be scheduled after extinction.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, rendering any subsequent request to schedule a hearing inadmissible as it cannot retroactively revive an extinguished process.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings inadmissible request litigation costs collegial order Code of Civil Procedure procedural revival rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
3989/16/17 depositata il 3/07/2017, che aveva accolto l'appello della contribuente Pepponi Enrica reiativa alla sua pretesa di rimborso IRPEF Nel corso del giudizio le Amministrazioni ricorrenti informavano d'aver rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 360 c.p
3989/16/17 depositata il 3/07/2017, che aveva accolto l'appello della contribuente Pepponi Enrica reiativa alla sua pretesa di rimborso IRPEF Nel corso del giudizio le Amministrazioni ricorrenti informavano d'aver rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 4949/2018 proposto da: Agenzia delle Entrate, Niìnistern Istruzione, Università e Ricerca rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma -Ricorrente- Contro faiDepponi Errica rappre;ntata e difesa dagli Avv.ti Massimo Pistilli e Stefania Reho elettivamente domiciliata in Roma via Nazario Sauro n.16 -controntorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3989/2017 depositata il 03,07.2017. Udita la relazione del Consigliere dott.

Catetto Pandolfi nella camera di consiglio del 13/01/2021 Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca scientifica hanno proposto ricorso avvero la sentenza della CTR del Lazio n. 3989/16/17 depositata il 3/07/2017, che aveva accolto l'appello della contribuente Pepponi Enrica reiativa alla sua pretesa di rimborso IRPEF Nel corso del giudizio le Amministrazioni ricorrenti informavano d'aver rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c. Conseguentemente qw2sta Corte con ordinanza collegiale n.26701/2019, comunicata in data 21.10.2019, dichiarava estinta giudizio.

Considerato che: La contribuente Pepponi Enrica, malgrado l'estinzione del giudizio disposta con la suindicata ordinanza cgllegiale, ha ritenuto di poter chiedere la fissazione d'udienza «ai fine di ulteriormente argomentare» circa il diritto alla iiquidazione delle spese, invocando, a fondamento della sua iniziativa, l'art. 391 terzo comma c.p.c. E' però evidente l'errore in cui è incorsa la parte, dal momento che la disposizione da essa richiamata afferisce ad ipotesi tutt'affatto diversa dal caso in esame, prevedendo l'estinzione disposta con decreto del presidente del collegio, con possibilità, per il prosieguo, di fissazione d'udienza entro dieci giorni.

Per contro, l'estinzione, in specie, è stata disposta, non già con decreto presidenziale, ma con ordinanza collegiale a contenuto decisorio, tal che l'istanza di fissazione d'udienza presentata dal Pepponi Enrica risulta irricevibile, non potendosi configurare alcuna forma di retrocessione o di protrazione processuale. Né rileva, come sembra ritenere l'instante, che la parte da lui difesa non avesse manifestato accettazione dal momento che questa Corte ha più volte affermato come «la rinuncia ai ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali..» (Sez. 5 - , 28/05/2020, n. 10140).

Nulla va definito sulle spese non essendosi costituiti gli originari ricorrenti. Dichiara irricevibile l'istanza di trattazione ex art, 391 terzo comma. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2021. DEPOS