Cassation court allows appeal against regional tax commission for late filing due to statutory term suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal filed by Molitierno s.n.c. and its partners against the Regional Tax Commission of Campania, which had previously rejected the appeal as late. The taxpayers argued the appeal was timely because the Regional Tax Commission failed to account for a statutory one-year suspension of procedural deadlines applicable to the case's value. The court agreed, ruling that the appeal was not late because the deadline was extended by the suspension law, thereby overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 d.l. n. 98/2011; Art. 39 comma 12 lett. c) d.l. n. 98/2011: The appeal is not late if the statutory suspension of procedural terms applies to the case value, requiring the court to adjust the deadline accordingly rather than applying the standard calendar period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul rícorso iscritto ai n 9683/2015 proposto da: Società Fratelli Molitierno s.n.c. di Molitierno Luigi e da Moliterno Moliterno Salvatore, rappresentati e difesi dati' avv.to Maria Capasso elettivamente domicifiati presso lo studio dell'avv.to Angela Fiorentino in Roma via E,Q, Visconti n.11 -Ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma -resistente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1935/47/2014 depositata il 21.02.2014.
Udita la relazione dei Consigliere dott. Cateilo Pandolti nella camera di consiglio del 13/01/2021 Rilevato La società F.11i Molitierno s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Campania n,1935/2014 depositata il 21.02.2014. La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 8/9/2008 con cui l'Ufficio ha rettificato i ricavi dichiarati dalla società per l'anno d'imposta 2005, procedendo, con relativi avvisi di accertamento, a rettificare anche i redditi dei soci Molitierno Luigi e Molitierno Salvatore.
Gli avvisi venivano onosti dalla società e dai soci innanzi alla urP di Caserta, che respingeva i ricorsi con decisione depositata il 20/09/2010. Dopo aver fruito della sospensione ex lege per effetto dell'art.32 del di. n,98/2011, la società ed i soci proponevano appello alla decisione di primo grado con ricorso notificato in data 24 luglio 2012. La C:TR della Campania respingeva l'appello ritenendolo tardivo. La società e í soci Molitierno Luigi e Molitierno Salvatore hanno impugnato la decisione basando il ricorso su di un unico motivo, ravvisando nella decisione "error in iudicando" per violazione dell'art. 39 comma 12 lett.c) del di. n.98/2011 (convertito dalla legge n.111)2011), Non ha presentato controricorso l'Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udeinza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.
Considerato Il collegio, al fine di verificare il rispetto dei termini per l'appello tenuto conto della sospensione disposta dal di. n.98/2011, ha ritenuto di dover acquisire il fascicolo d'ufficio della Commissione Tributaria Regionale della Campania. In particolare dalla documentazione esaminata emerge che l'atto d'appello, con cui la società F.11i Molitiem e i soci Molitierno Luigi e Salvatore avevano impugnato la sfavorevole sentenza di primo grado della CTP di Caserta, indicava come valore della controversia la somma di curo 15.027,00. Pertanto non risulta superato l'importo di euro 20,000» ai netto di interessi, indennità di mora e sanzioni.
In tale limite erano suscettibili d'essere definite le liti fiscali pendenti ex art.39,comma 12, del cl.f.n,98/2011, convertito dalla legge n.111/2011, con sospensione di un anno del termine per la presentazione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Ciò posto, è da ritenere errata la decisione impugnata della CTR della Campania che ha considerato il gravarne tardivo alla stregua del termine di cui aWart.327,comma 1,c,p.c., in base al quale l'appello avrebbe dovuto essere presentato entro il 5 novembre 2011.
Il giudice regionale non aveva tenuto conto di quanto disposto dalla legge n.11112011,in punto di sospensione dei termini, né risulta che l'avesse ritenuta non applicabile per essere il valore della lite superiore al limite posto. Pertanto, tenuto conto del valore dell'appello, il computo del termine per il gravame avrebbe dovuto essere ragguagliato in applicazione della citata legge, al periodo di sospensione, dal 6 luglio al 30 giugno 2012, da essa previsto. Con la conseguenza che if termine avrebbe avuto scadenza successiva alla data del 24 luglio 2012, di presentazione dell'impugnativa in parola.
Ne discende che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassato con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per il riesame e per la definizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della campanaia, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione delle spese. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 gennaio