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Ordinanza — n. 21419/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim as time-barred despite EU gender equality ruling clarifying judicial duty to disapply discriminatory norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21419/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Amerigo Serra's cassation appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his 2009 tax refund request. Serra argued that a 2005 EU Court of Justice ruling requiring the disapplication of discriminatory tax rates meant his claim was timely, whereas the tax agency argued the statutory limitation period expired in 1998. The court held that the EU ruling clarified the judge's duty to disapply discriminatory laws but did not extend the domestic limitation period, which had already run since the 1998 tax withholding.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR n. 602/73; Art. 2935 c.c.: The principle of legal certainty and the statutory limitation period for tax refunds remain intact even after a European Court of Justice ruling clarifies the national judge's duty to disapply discriminatory provisions, as such rulings do not retroactively extend domestic limitation periods.

Parole chiave

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tax refund limitation period European Court of Justice ruling gender discrimination tax rates legal certainty principle statutory decadenza period disapplication of discriminatory norms tax withholding IRPEF retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 38 DPR n. 602/73
Art. 2935 c.c.
Art. 3 Cost.
ai sensi deit'art. 3 dei r.b02 de 19/3, con conseguente decadenza, tacendo decorrere il relativo termine dalla data della trattenute avvenuta nel 1998.
Art. 17 comma 4bis DPR 917/1986
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia CE C-207/04
Sentenza delle Sezioni Unite
Considerato che la sentenza delle Sezioni Unite - chiarificatrice della problematica già motivo d' incertezze, comune alla vicenda del Serra - è intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame, la Corte ritiene che le spese dell'intero giudizio possano essere compensate.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n,. 18204/2013 proposto da: Serra Amerigo rappresentato e diteso dagli avv,ti Ennio Mazzocco, Gabriele Inelia, Maria A. De Saritis e Gianfranco De Corso, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma via Ippolito Nievo n.61 (t-3 a; ti -Ricorrente- Contro Agenzia delle Entrate, Ministero Istruzione, Università e Ricerca rappresentati e difesi dall'Avvocattiu-.., Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n.12 Roma -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 328/2013 depositata 1.6:.05.2013.

Udita la relazione de; Consigliere dott. Catelio Pandolfi nella camera di consiglio del 13/01/2021 Rilevato che: Serra Amerigo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Abruzzo - sezione di Pescara n.328 depositata il 16.5,2013. La vicenda riguarda il rigetto dell'istanza, dei 17 novembre 2009, di rimborso di parte dell'importo trattenuto dal sostituto d'imposta sulla somma erogatagli come incentivo al prepensionamento, in applicazione della art,17 comma 4bis d.p,r, 917 del 1986. La trattenuta a titolo IRPEF per il 1998, era stata commisurata - sostiene il ricorrente - ad una aliquota supericre a quella agevolata applicata ai dipendenti dell'altro sesso.

La norma che lo consentiva, era stata censurata dalla sentenza della Corte di giustizia CE C-207104 del 20 luglio 2005; per disparità di trattamento fondata sul sesso, in quanto, per le donne, l'aliquota agevolata scattava al compimento dei SO anni di età, mentre per gli uomini a 55. Il contrasto sull'applicazione della disposizione comunitaria afferiva alla individuazione del dies a qua far decorrere. il termine di decadenza per l'istanza di rimborso, se dal giorno della trattenuta o dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza del 16 gennaio 2008 n,92, con cui la Cotte di Giustizia, a (Thiarirnento della suindicata sentenza del 20.052005, aveva disposto che il giudice nazionale era tenuto a disapplicare ogni disposizione che desse luogo a disparità di trattamento, riconoscendolo, negli stessi termini e misura, alla categoria stavorita.

La decorrenza del termine era ritenuto dal ricorrente ;:oincidente (on !a data della citata ordinanza, dalla quale soltanto -sostiene - era venuto a trovarsi nella condizione di cniedere il rimborso. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto, invece,. tardiva l'istanza del Serra,. ai sensi deit'art. 3 dei r.b02 de 19/3, con conseguente decadenza, tacendo decorrere il relativo termine dalla data della trattenute avvenuta nel 1998. La CT? dì Chieti aveva accolto la contraria tesi del contribuente, mentre la CFR aveva fatto propria la tesi dell'Ufficio.

Ricorre il Serra con un unico motivo, depositando anche memoria. Resiste l'Agenzia delle Entrate. Ha depositato parere il Procuratore Generale con richiesta di rigetto del ricorso. Considerato che: L'umido aveva ritenute non avesse riffesst sul caso tn esame fa dectstone del giudice comunitario in quanto la pretesa di rimborso era già stata travolta dalla decadenza maturata a far tempo daila trattenuta, tenuto conto cne, anc_ne prima della a prescindere dalla) richiamata pronuncia, l'ordinamento nazionale consentiva (come si preciserà) che i'interessato, subita una trattenuta maggiore in ragione del sesso, potesse agire a tutela del suo diritto.

La questione circa la compatibilità, tra te pronunce delta Corte UE e le disposizioni nazionali in tema di decadenza, è stata sottoposta, per dirimere ogni incertezza, all'esame delle Sezioni Unite, le quali, con la decisione n.13674- dei 2014., hanno sciolto il contrasto nel senso che la decorrenza del lasso di tempo per chiedere il rimborso, di quanto indebitamente versato per contrasto tra disciplina nazionale e diritto unionale, deve farsi decorrere dalla data del versamento, per cui l'istanza è da ritenere inammissibile se successiva allo spirare dei termine decadenziaie fissato dalla Stato membro.

Il Collegio, condividendola, ritiene che fa citata pronuncia non possa che trovare ulteriore corso in considerazione, come in essa si legge, «che gli istituti della prescrizione e della decadenza sono posti a presidio del principio irrinunciabile di ogni ordinamento giuridico della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, con il corollario della conseguente intangibitità dei c.d, rapporti esauriti». In ragione di tale fondamentale esigenza, la stessa giurisprudenza comunitaria ha sempre ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, purché tali termini siano modulati in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficilE l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento comunitario, In applicazione di tale principio al caso in esame, la domanda del ricorrente va rigettata.

Infatti, alta data delta sua istanza di rimborso, 17 novembre 2009, era già decorso il termine di decadenza ti quarantotto mesi, ai sensi dell'art.38 del d.P,R, n. 602/73, dal versamento dell' imposta avvenuto nel 1998. Ed è palese che il tenore della norma nazionale, in quanto contraria all'affermazione del diritto alla parità di genere costituzionalmente garantito (art,3 Cost.), avrebbe già consentito al Serra di lamentarne l'incompat bilità con quella disposizione. Ed instaurare un giudizio per affermare Ìl diritto al rimborso e porre la questione di costituzionalità sulla norma discriminatoria.

Tal che non è invocabile l'art.2935 c.c. (in tema di prescrizione, ma pacificamente applicabile anche alla decadenza), non ravvisandosi in ispecie alcun impedimento legate r il ricorrente ad avvalersi della tutela giurisdizionale, sin dal momento del versamento dell'indebito tributo da parte dei sostituto d'imposta. La decisione della Corte di Giustizia non ha quindi rimosso alcun ostacolo alla tutela, ma ha chiarito (con fa citata ordinanza del 16 gennaio 2008) che in caso di norma interna discriminatoria (e per ciò stesso) contrastante con il diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla.

Individuando così un percorso di tutela parallelo ed equivalente a quello volto alla possibile declaratoria di incostituzionalità della norma medesima, che l'interessato avrebbe potuto già promuovere (sia pure indirettamente) innanzi al Giudice delle leggi dello Stato membro. La istanza di rimborso del ricorrente, pertanto, è stata correttamente respinta dall'Amministrazione perché successiva allo spirare del termine di decadenza decorrente dal versamento. Il ricorso va perciò rigettato. Considerato che la sentenza delle Sezioni Unite - chiarificatrice della problematica già motivo d' incertezze, comune alla vicenda del Serra - è intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame, la Corte ritiene che le spese dell'intero giudizio possano essere compensate.

Ricorrono Se condizione per il versamento del c.d, doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero giudizio. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dal parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello fissato per il ricorso a norma