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Sentenza — n. 21416/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defendant's withdrawal; proceedings extinguished under CPC articles 306, 390, and 391.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21416/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, a telecommunications company, had challenged a regional tax commission's rejection of a refund claim regarding government concession taxes, while the tax agency opposed the appeal. Because the appellant voluntarily renounced the procedural acts and the tax agency did not contest the withdrawal, the court terminated the process without a substantive ruling on the tax law issue.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws from the proceedings and the opposing party does not oppose, the process is extinguished without prejudice to the substantive claim.

Parole chiave

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procedural extinction withdrawal of appeal CPC articles 306 tax refund claim cassation dismissal servizi di telecomunicazione licenza per antenna di telefonia riduzione delle tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, nulla avendo opposto l'agenzia deve essere dichiarata la estinziohe del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020
16() RG 884o/2014 2 Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.
legge di conversione n. 176 del 2020
137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza del Procuratore,Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA SIGGI GRUOP s.p.a. (c.f. 00145890240) con sede legale in San Vito di Leguzzano (VI) in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza dovv,; ( (i 2 ta vl 12 "A ( e ( -'?ti(c7OvírCéentec31‘ 2`.-SSa.z_ìoyx2- contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliata; - -controricorrente- Avverso .la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA n:

C6 REGIONALE del VENETOnCdepositata il 16 luglio 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04.06.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO; RILEVATO CHE La società ricorrente, dopo aver versato la tassa di concessione governativa per l'utilizzo di telefoni cellulari aziendali (apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre) ha presentato istanza di rimborso all'Ageniia delle entrate sulla quale si è formato il silenzio rifiuto che la società ha impugnato. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

La società ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato, affermando che la tassa di concessione governativa ' di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al DPR 641/2007 non è abrogata dal nuovo codice delle telecomunicazioni. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a cinque motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Fissato il ricorso all'udienza pubblica del 4 giugno 2021, il procuratore generale ha depositata conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore della società in base alla procura speciale allegata al ricorso introduttivo, in data 27 maggio 2021 ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del procedimento. 16() RG 884o/2014 2 Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza del Procuratore,Generale, e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, nulla avendo opposto l'agenzia deve essere dichiarata la estinziohe del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. • con compensazione delle spese

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Compensa le spese. Roma, camera di consiglio del 4 giugno 2021. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Rita Russo O DEPO