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Ordinanza — n. 21349/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to the taxpayer's request for expedited settlement under the 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21349/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished and terminated the litigation matter. The taxpayer, Giovanni Travaglini, had requested the expedited definition of pending tax disputes under the 2018 decree and paid the first installment of the tax amnesty. Since the tax agency agreed to this request, the court ruled that the conditions for extinguishing the proceedings were met, leaving only the advance of costs to be settled.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 of D.L. 23/10/2018 n. 119; When a taxpayer requests the expedited definition of tax disputes and the tax authority agrees, the court must declare the extinction of the proceedings and the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax dispute settlement expedited definition procedure tax amnesty installment extinction of proceedings IRPEF tax assessment Cassazione ordinanza condono tributi deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Ricorrono quindi i presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l.
Art. 6, comma 13 of D.L. n. 119 del 2018
Ricorrono quindi i presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27821/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro GIOVANNI TRAVAGLINI, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Vincenzo Vannucci e dall'avv. Antonio Tigani Sava, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Ristori, n. 9, presso lo studio Tigani Sava Bontempi Vaccaro. - controricorrente, ricorrente incidentale condizionato - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione n. 01, n. 106/01/14, pronunciata il 10/03/2014, depositata 1'08/04/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal Consigliere Riccardo Guida. FATTO E DIRITTO 1. l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, contro Giovanni Travaglini, odontoiatra, che resiste con controricorso, in cui propone ricorso incidentale condizionato, con un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, indicata in epigrafe, la quale — nella causa avente per oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, con metodo sintetico a mezzo di "redditometro", per il periodo d'imposta 2007 (la coeva impugnazione dell'avviso per il 2006 è già stata definita mediante condono), il (maggiore) reddito di euro 84.112,00, rispetto a quello dichiarato di euro 32.352,00 — in accoglimento dell'appello del contribuente, ha annullato l'atto impositivo.

2. Il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato la prima delle dieci rate del condono; l'Agenzia delle entrate ha aderito all'istanza di definizione agevolata del contribuente. Ricorrono quindi i presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. PQM dichiara l'estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, in data 24 febbraio 2021 Il Presidente ((Lucio papolit.mo) LV o Giedinir a NER' DE