Cassation court dismisses appeal due to lack of adversarial proceedings in second instance regarding tax collection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to a lack of adversarial proceedings in the second instance. Equitalia participated in the appeal without the taxpayer's knowledge, while the tax agency requested both removal from the case and a review of the first-instance judgment based on regular notification. The court ruled that the second-instance court failed to notify Equitalia's participation to the absent taxpayer, violating the principle of contradictory proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 c.p.c.; Art. 22 comma 2 d.lgs. n. 546/1992: The second-instance court must ensure the integrity of adversarial proceedings by notifying all parties to the appeal, including concessionaries of collection, before declaring their acts inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27795/2014 R.G. proposto da EQUITALIA SUD SPA, (che ha incorporato Equitalia Gerit Spa), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Calabrò, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Piemonte, n. 39. - ricorrente - contro DELLE VEDOVE LEONARDO - intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Q (iel'ío - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 22, n. 2196/22/14, pronunciata il 26/03/2014, depositata il 07/04/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal Consigliere Riccardo Guida. Rilevato che:
1. Leonardo Delle Vedove impugnò davanti alla CTP di Roma la cartella di pagamento per IRPEF 2003 emessa da Equitalia Gerit Spa e dedusse la mancata notifica della cartella medesima e la prescrizione del credito tributario; l'Agenzia delle entrate, evocata in causa dal contribuente, eccepì che il ricorso era inammissibile, mentre Equitalia non partecipò al giudizio; il giudice di primo grado accolse il ricorso, reputando, innanzitutto, che l'estratto di ruolo (allegato al ricorso introduttivo) fosse impugnabile, trattandosi del primo atto con cui era stata manifestata la pretesa impositiva, e ritenendo fondata nel merito la censura in ragione della mancanza di prova della notifica della cartella e della conseguente prescrizione del credito fiscale;
2. l'Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza di primo grado; al giudizio di secondo grado ha partecipato anche Equitalia, mentre il contribuente non si è costituito;
3. la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo la relativa eccezione dell'appellante, ha estromesso dal giudizio l'Agenzia, sul rilievo che la causa aveva ad oggetto questioni attinenti alla riscossione del tributo e vizi propri della cartella, donde, da un lato, la necessità che al processo tributario partecipasse soltanto il concessionario della riscossione, quale unico legittimato passivo; dall'altro, l'inammissibilità (rispetto all'Amministrazione finanziaria) dell'eccezione del contribuente di prescrizione del credito fiscale; la CTR, inoltre, ha qualificato l'atto di costituzione di Equitalia — che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in ragione della sua nullità per l'inoppugnabilità del ruolo, nonché per la regolare notifica della cartella, ed eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva — quale appello incidentale, e, conclusivamente, ha dichiarato inammissibile tale atto (recte: appello incidentale) perché non notificato al contribuente secondo le regole generali in materia d'impugnazione, e ai sensi degli artt. 49 e seguenti del d.lgs. n. 546 del 1992;
4. Equitalia ricorre con quattro motivi; l'Agenzia resiste con controricorso, nel quale ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e chiede la conferma della sentenza impugnata, attesa la definitività della cartella, regolarmente notificata e non impugnata nei termini. Il contribuente non si è costituito; Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso [«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.»], Equitalia censura la sentenza impugnata perché (cfr. pag. 4 del ricorso) "del tutto immotivatamente" non si è pronunciata sulla questione fondamentale dell'intero giudizio, riguardante la regolarità o meno della notifica della cartella di pagamento;
2. con il secondo motivo [«Violazione dell'articolo 360 comma 1 punto n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.»], Equitalia fa valere la nullità della sentenza impugnata per non essersi pronunciata su una parte della (cfr. pag. 9 del ricorso) "domanda proposta in appello" dall'A.F., la quale, oltre a chiedere di essere estromessa dal giudizio, aveva anche chiesto che, in ragione della regolare notifica della cartella, venissero dichiarati l'inammissibilità del ricorso, per l'inoppugnabilità dell'estratto di ruolo desumibile dall'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, e il mancato decorso del termine di prescrizione del credito erariale;
3. con il terzo motivo [«Violazione dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.»], s'addebita alla CTR un error in procedendo per avere interpretato l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia quale appello incidentale (art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), anziché come (mero) atto di costituzione, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, sebbene il concessionario della riscossione non avesse fatto altro che riportarsi alle eccezioni già sollevate dall'Agenzia, senza introdurre alcun autonomo motivo di gravame;
4. con il quarto motivo [«Violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità della domanda per tardività rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 22 comma 2 d.lgs. 546/92»], Equitalia censura la sentenza impugnata per non avere rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività (art. 22, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992), dopo che (su impulso dell'A.F. e del concessionario della riscossione) era stata acquisita la prova della regolarità della notifica della cartella;
5. preliminarmente, sulla scia del consolidato orientamento sezionale (Cass. 30/01/2004, n. 1789; 15/06/2010, n. 14423), va rilevato d'ufficio il difetto d'integrità del contraddittorio del giudizio di appello dovuto a ciò, che non essendosi l'Agenzia delle entrate limitata a chiedere, nel ricorso in appello, la propria estromissione, ma avendo la stessa parte chiesto altresì la riforma della pronuncia di primo grado (favorevole al contribuente), sul presupposto della regolare notifica della cartella di pagamento, la costituzione in appello di Equitalia, contumace in primo grado, può qualificarsi come intervento adesivo dipendente in appello.
Sicché la CTR (e il risultato, sul piano processuale, rimane lo stesso se pure la Commissione regionale avesse inteso qualificare come appello incidentale l'atto di costituzione del Concessionario della riscossione) non avrebbe dovuto dichiarare tout court inammissibile l'appello (recte: la costituzione in appello) di Equitalia, ma avrebbe dovuto disporne la notifica al contribuente, rimasto contumace nel giudizio di gravame, al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio;
P.Q.M.
pronunciando d'ufficio sul ricorso, dichiara il difetto d'integrità del contraddittorio in appello, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, in data 24 febbraio 2021 Il Presidente CLucio Nap