Decreto — n. 21338/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO sul ricorso iscritto al n. 2636/2014 R.G. proposto da Verolla Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliani Francesco, con domicilio elétto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 345/31/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 88301T101264/2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 21338/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ETO sul ricorso iscritto al n. 2636/2014 R.G. proposto da Verolla Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliani Francesco, con domicilio elétto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 345/31/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 88301T101264/2008.
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ETO sul ricorso iscritto al n. 2636/2014 R.G. proposto da Verolla Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliani Francesco, con domicilio elétto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 345/31/12, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 88301T101264/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei- commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di c'hiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; -le ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IN LI I M 2o11 / il Il Pres\yen DEPOSITATO IN CAt4 LLE1A 1— oggi, , 2 6 LU 2021 Il