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Decreto — n. 21315/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21315/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21315/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso iscritto al n. 1791/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società Cooperativa Gestioni, rappresentata e difesa dagli Avv. Elido Guerrini e Chiara Pacifici, con domicilio eletto in Roma, via Sardegna, n. 29, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1395/04/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 21315/2021 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 1791/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società Cooperativa Gestioni, rappresentata e difesa dagli Avv. Elido Guerrini e Chiara Pacifici, con domicilio eletto in Roma, via Sardegna, n. 29, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1395/04/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta contenzioso tributario complicità in sottrazione d'imposta accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 1791/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Società Cooperativa Gestioni, rappresentata e difesa dagli Avv. Elido Guerrini e Chiara Pacifici, con domicilio eletto in Roma, via Sardegna, n. 29, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1395/04/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T8K03C902Q32/2012 - T8K03C902040/2012 - T8K03C902050/2012 - T8K03C902054/2012 - T8K03C902055/2012. * Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che è stata presentata domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 14 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e si è provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo sì è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO goma ?C 94 DEPOSITATO IN CAN LEMA oggi, . 2