Decreto — n. 21310/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAricorso iscritto al n. 29290/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 1,2, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Irplast Spa, in qualità di incorporante e consolidante della Bimo Italia Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Lanteri, con domicilio eletto in Roma, via della Camilluccia, n. 535, presso lo Studio Santoro; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 21310/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso iscritto al n. 29290/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 1,2, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Irplast Spa, in qualità di incorporante e consolidante della Bimo Italia Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Lanteri, con domicilio eletto in Roma, via della Camilluccia, n. 535, presso lo Studio Santoro; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sez.
Testo completo
ricorso iscritto al n. 29290/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 1,2, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Irplast Spa, in qualità di incorporante e consolidante della Bimo Italia Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Lanteri, con domicilio eletto in Roma, via della Camilluccia, n. 535, presso lo Studio Santoro; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, Sez.
Staccata di Pescara, n. 697/07/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TAZ030401245. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , 3-i orto, 202..1 Il Presidente DEPOSITATO IN CANC/ELLERIA oggi, Z 6 LUUM Il