Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a settlement hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff, Aedifict Immobiliare S.r.l., and the defendant, Agenzia delle Entrate, argued over tax liabilities but failed to activate the special settlement procedure. Consequently, the court ruled the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a settlement hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6485/2014 R.G. proposto da Aedifict) Immobiliare S.r.l. - Sig.ra De Maio Rita e Sig. Caroprese Donato, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nicoletta Fabiano, con domicilio in Foggia, via Conte Appiano, n. 60, e presso la pec: studiofabianoCsoftpecit, presso il suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di Foggia n. 200/25/2013, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
TVK010201383/2011 - TVK010201384/2011 - TVK030200815/2011. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;
AL3 che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 34 4,kr, 2o24 Presidr2_ DEPOSITATO IN CANCELLERIA / oggi, „ 2 1,11(