Decreto — n. 21282/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAorso iscritto al n. 5397/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Li cl.ht Decon De Vita Conciaria S.r.I:4 rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Rotondi e Alfredo Grammatico, con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria delle Corte di Cassazione e presso le pec: luigi.rotondi@avvocati avellinopec.it e alfredo.grammatico@avvocatiavellinopec.it, in uso ai predetti professionisti; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 39/04/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RE1L00036 v.413-0 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata Alt«, della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 'del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 21282/2021 — snciv · Corte di Cassazione: orso iscritto al n. 5397/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Li cl.ht Decon De Vita Conciaria S.r.I:4 rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Rotondi e Alfredo Grammatico, con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria delle Corte di Cassazione e presso le pec: luigi.rotondi@avvocati avellinopec.it e alfredo.grammatico@avvocatiavellinopec.it, in uso ai predetti professionisti; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 39/04/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RE1L00036 v.413-0 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata Alt«, della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 'del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
orso iscritto al n. 5397/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Li cl.ht Decon De Vita Conciaria S.r.I:4 rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Rotondi e Alfredo Grammatico, con domicilio eletto in Roma presso la Cancelleria delle Corte di Cassazione e presso le pec: luigi.rotondi@avvocati avellinopec.it e alfredo.grammatico@avvocatiavellinopec.it, in uso ai predetti professionisti; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 39/04/2013, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. RE1L00036 v.413-0 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata Alt«, della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 'del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma otru 24924 ) Il Presile7_ - - DEPOSITATO oggi, 2 b Il ciOcelliere