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Ordinanza — n. 21157/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling denying sponsorship cost deductions due to lack of documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21157/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Kip Italia S.r.l. against a regional tax court decision that denied the deduction of sponsorship costs. The company argued the lower court's judgment was null for lacking a decisive ruling, but the court found the decision clear upon reading the reasoning alongside the operative part. The court upheld the lower court's finding that the expenses were non-deductible because they lacked documentation and appeared economically incongruous.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 161, 132 c.p.c.; The appellant must explicitly cite the violated legal norms and demonstrate their conflict with the lower court's reasoning, failing which the cassation appeal is inadmissible and the decision stands.

Parole chiave

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tax appeal admissibility sponsorship cost deduction burden of proof tax economic incongruity nullity of judgment costi della campagna contenzioso tributario contratto di sponsoring

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di merito (ex art. 360, comma 1, n.
Art. 161 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Stante il rigetto dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 366 cod. proc. civ
Tutte le predette censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili, in quanto formulate con modalità irrispettose dell’art. 366 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27786 del 31/10/2018
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14579 del 06/06/2018
651406-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14579 del 06/06/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18620/2015 R.G. proposto da KIP ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Casarini, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi, n. 130, presso lo studio dell’Avv. Elisa Neri; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 183/8/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata in data 29/1/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 18620/2015 Numero sezionale 3975/2021 Numero di raccolta generale 21157/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 RILEVATO CHE:

− la Kip Italia S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP (anno 2006) notificatole dall’Agenzia delle Entrate contenenti rilievi riguardo all’indebita deduzione di costi di sponsorizzazione non documentati e non inerenti; − la C.T.P. di Lucca accoglieva il ricorso della società, affermando che le somme pagate costituivano corrispettivo per prestazioni pubblicitarie e, quindi, costi deducibili dal reddito d’impresa recanti IVA detraibile; − la C.T.R. della Toscana – con la sentenza n. 183/8/15 del 29/1/2015 – accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

− avverso tale decisione la Kip Italia propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; − resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza di merito (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione degli artt. 161 e 132 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. reso una sentenza priva di valore decisorio, in quanto il dispositivo («accoglie l’appello dell’Ufficio. Condanna la contribuente a rifondere le spese all’Ufficio che si liquidano in € 1.500») non contiene alcuna pronuncia di accertamento o di condanna (salvo che per le spese di lite). La censura è capziosa e infondata. Sebbene il dispositivo della sentenza impugnata non contenga un esplicito riferimento alla sorte dell’avviso di accertamento, la sentenza – il cui esatto contenuto va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice – denota univocamente che la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia 2 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 18620/2015 Numero sezionale 3975/2021 Numero di raccolta generale 21157/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 delle Entrate «contestando l’assunto della Commissione adita e confermando la legittimità del recupero effettuato».

2. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 T.U.I.R., per avere la C.T.R. escluso l’inerenza e congruità dei costi di sponsorizzazione in base ad una presunta antieconomicità degli stessi nell’ambito dell’attività imprenditoriale. Col terzo motivo si lamenta (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e 2704 cod. civ., per avere la C.T.R., condividendo le censure dell’Agenzia, considerato insufficiente a dimostrare a dimostrare i costi dedotti il contratto di sponsorizzazione, privo di data certa e non sottoscritto dalla società.

Col quarto motivo si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, Legge n. 289 del 2002 e 108 T.U.I.R., per avere la C.T.R. escluso l’inerenza della spesa per pubblicità sostenuta attraverso l’erogazione ad un’associazione sportiva dilettantistica. Il quinto motivo (ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) lamenta l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dal reddito d’impresa dichiarato da Kip Italia, elemento reputato rilevante in punto di asserita antieconomicità della spesa.

Tutte le predette censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili, in quanto formulate con modalità irrispettose dell’art. 366 cod. proc. civ.. La ricorrente, infatti, omette di esporre in maniera intelligibile il fatto processuale e, cioè, il contenuto della sentenza impugnata (al contrario, il giudice di legittimità deve essere messo in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa; v., ex multis, Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 31082 del 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 18620/2015 Numero sezionale 3975/2021 Numero di raccolta generale 21157/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 28/12/2017, Rv. 646554-01) e, inoltre, non assolve all’onere di specificità dei motivi per il quale, a pena d’inammissibilità della censura, la parte deve indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuta espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01). In ogni caso, le censure sono anche infondate, atteso che la C.T.R. ha escluso la deducibilità dei costi di sponsorizzazione muovendo correttamente dal presupposto secondo cui l’onere probatorio circa l’effettività e l’inerenza degli elementi negativi del reddito sarebbe spettato alla società e, altrettanto correttamente, ha ritenuto che l’antieconomicità e l’incongruità della spesa costituissero indici rivelatori del difetto di inerenza (in proposito, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27786 del 31/10/2018, Rv. 651406-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14579 del 06/06/2018, Rv. 648863-01).

3. In conclusione, il ricorso di Kip Italia deve essere respinto. Alla decisione fa seguito la sua condanna a rifondere all’Agenzia controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti para- metri.

4. Stante il rigetto dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato (ove dovuto) a norma del comma 1-bis del citato articolo 13. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 18620/2015 Numero sezionale 3975/2021 Numero di raccolta generale 21157/2021 Data pubblicazione 22/07/2021

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 giugno 2021. Il Presidente (Giuseppe Fuochi Tinarelli) 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L