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Ordinanza — n. 21134/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal after tax authority voluntarily annuls the assessment notice in autotutela.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the subject matter of the dispute ceased following the tax authority's voluntary annulment of the assessment notice. The taxpayer had previously challenged the tax assessment for betting taxes, but the agency later issued an order to relieve the debt in autotutela. Consequently, the court ruled that the litigation was extinguished and ordered the parties to share litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002; When a tax authority annuls an assessment notice in autotutela, the subject matter of the dispute ceases, excluding the application of the cost-compensation rule for unfounded appeals.

Parole chiave

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autotutela annulment tax assessment notice cessation of dispute litigation costs voluntary tax relief tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse premio unico

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1425 del ruolo generale dell'anno 2018 proposto da: Abrescia Domenico, titolare della ditta individuale "Domenico Abrescia", rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Vincenzo Bellini, n. 24, presso lo studio dei primi tre difensori; - ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2073/6/2017,,depositata in data 12 giugno 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari; ritenuto che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva notificato a Domenico Abrescia, David Archetti, titolare della omonima ditta individuale, un avviso di accertamento con il quale era stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2007, attività svolta per conto di Stanleybet Malta International Betting Linnited (di seguito:

Stanleybet); avverso l'atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari limitatamente alle sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello; il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; la società ha altresì depositato istanza con la quale ha chiesto la trattazione della causa alla pubblica udienza; considerato che: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere emesso il provvedimento del 29 aprile 2021 con il quale ha disposto lo sgravio della pretesa fiscale relativa all'annualità d'imposta 2007 nei confronti del ricorrente; il ricorrente, preso atto del provvedimento di annullamento in autotutela, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento in proprio favore delle spese di lite; in considerazione dell'intervenuto provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla intera posizione della ricevitoria che viene qui in considerazione; le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, posto che detta causa di composizione della controversia è intervenuta, nelle more di questo giudizio, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 27/18; la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come in tutti i casi di estinzione del giudizio, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., 30 settembre 2'015, n. 19560);

P.Q.M.

La Corte: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, addì 13 maggio 20