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Ordinanza — n. 21128/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding indirect revenue assessment based on construction company's economic behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21128/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's cassation appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued that the tax authority failed to prove the anti-economic nature of their sales below cost and relied too heavily on market price estimates. The court ruled that the lower court correctly applied indirect assessment rules because the taxpayer provided sufficient explanations for construction issues and material sourcing, making the tax adjustment legally justified.

Regesto Legislator

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Art. 37, Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973; Art. 54 commi 2 e 3 d.P.R. n. 633/1972; Art. 62-sexies d.l. n. 331/1993: In tax proceedings, when the tax authority contests the anti-economic nature of a taxpayer's conduct, the burden of proof shifts to the taxpayer to provide necessary explanations, allowing the administration to resort to indirect assessment if those explanations are insufficient.

Parole chiave

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indirect tax assessment anti-economic behavior sales below cost tax burden of proof construction company market price estimates taxpayer explanations valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 37 of d.P.R. n. 600 of 1973
Art. 39, paragraph 1, letter d) of d.P.R. n. 600 of 1973
Art. 54, paragraphs 2 and 3 of d.P.R. n. 633 of 1972
600 del 1973, dell'art. 54, commi 2 e 3, d.P.R: n.
Art. 62-sexies of D.L. n. 331 of 1993
633 del 1972, dell'art. 62-sexies d.l.
Art. 115, paragraph 1 of c.p.c.
331 del 1993, dell'art. 115, comma 1, c.p.c., degli artt.
Art. 360, paragraph 1, number 3 of c.p.c.
2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 of c.c.
Art. 2727 of c.c.
Art. 2729 of c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 25/01/2019, n. 2155
Cass. 20/03/2013, n. 6918
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4711 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia; - ricorrente- contro Gruppo Euro Costruzioni s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco A. Saponara, elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Marco Saponara; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata in data 28 luglio 2015, n. 442/2/15; sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.

Fatti di causa. La contribuente in epigrafe impugnava l'avviso di accertamento, basato su un pcv redatto dalla Guardia di Finanza di Matera, mediante il quale l'Agenzia delle entrate, con riferimento all'anno 2005, procedeva ad un recupero di importi IRAP, avendo appurato induttivamente maggiori ricavi in capo alla predetta, in relazione all'attività di costruzione e successiva vendita di immobili. La CTP di Matera accoglieva il ricorso della Euro Costruzioni. La CTR della Basilicata ha confermato la sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione erariale è affidato ad un solo motivo; resiste con controricorso la contribuente.

Ragioni della decisione. Con il motivo unico di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 37 e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54, commi 2 e 3, d.P.R: n. 633 del 1972, dell'art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, dell'art. 115, comma 1, c.p.c., degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato l'antieconomicità del comportamento della contribuente, estrinsecatosi in vendite sotto costo e manifestato da una persistente incongruenza costi-ricavi, nonché dalla discrasia fra il valore del prezzo di vendita degli immobili e quello medio stimato dall'OMI.

Il motivo è infondato. Esso si concentra, infatti, su tre profili. Il primo attiene allo scostamento dai valori rilevati dall'OMI. Il secondo concerne la riscontrata esiguità dell'utile di gestione ricavato dalla vendita degli appartamenti. Il terzo aspetto riguarda la mancata prova certa del prezzo realmente pattuito e la mancanza di data certa dei preliminari stipulati e non registrati. Con riferimento al primo aspetto, relativo allo scostamento tra i corrispettivi delle vendite e i prezzi della stessa tipologia di immobili nella zona rilevati dalla FIAIP, merita considerare come la quotazione di tale organismo non assurga - com'è ovvio - a "presunzione legale"; essa può esser trattata alla stregua di convergente elemento indiziario valevole solo unitamente al complesso degli altri a giustificare la rettifica in aumento dei corrispettivi.

Come chiarito da questa Corte con riferimento all'OMI, ma con considerazioni mutuabili in rapporto alla FIAP, è legittima, nel settore immobiliare, la rettifica dei corrispettivi dichiarati esclusivamente qualora i valori rilevati dall'organismo si combinino con altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non versandosi in tal caso in una non consentita presumptio de presumpto (Cass., 25/01/2019, n. 2155); tali diversi elementi il giudice d'appello non ha ritenuto siano stati efficacemente dedotti. Quanto all'esiguità dell'utile di gestione, è d'uopo considerare come la motivazione metta in risalto l'aspetto afferente i "problemi costruttivi" (rimozione condotta acquedotto, necessità di acquisto di altro suolo per costruire muri di cinta, errori progettuali) nonché la circostanza per cui i soci provvidero a fornire materiali costruttivi ritraendo da tali forniture una remunerazione del capitale investito nella società.

In buona sostanza, si valorizza la "peculiare e documentata conduzione della azienda nel periodo". Consta, dunque, un accertamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede, che ha conferito rilievo a talune circostanze. I motivi finiscono per postulare una rivisitazione e/o rimodulazione in sede di legittimità di un accertamento già svolto ed ora precluso. Quanto al terzo aspetto, deve constatarsi come la prova del prezzo pattuito rappresenti un dato probatoriamente sterile, non ridondando nel perimetro dell'accertamento induttivo. Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.20/03/2013, n. 6918).

Nel caso che occupa, dette spiegazioni sono state fornite dal contribuente tanto che la CTR le ha ritenute sufficienti, valorizzando due aspetti: la sussistenza di problemi costruttivi, rappresentati da rimozione condotta acquedotto, necessità di acquisto di altro suolo per costruire muri di cinta, errori progettuali; la circostanza in base alla quale "i soci provvidero a fornire i materiali costruttivi ritraendo da tali forniture una remunerazione del capitale investito nella società". Il ricorso va in ultima analisi rigettato. Le spese sono regolate secondo soccombenza, nella misura espressa in dispositivo.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento