Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21125/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling notification invalid due to lack of domicile election and recipient connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21125/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission, overturning the lower court's dismissal. The taxpayer argued that tax notices were invalid because they were delivered to a municipal employee at a shared address without a formal domicile election or personal connection. The court held that mere address coincidence is insufficient for valid service, requiring a specific election of domicile or a factual link between the recipient and the taxpayer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. 602/1973: Notification is invalid if delivered to a person with no connection to the addressee and no domicile has been elected, rendering the service nonexistent.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notification validity domicile election requirement service of process rules equitalia electronic notice taxpayer appeal cassation invalid service consequences address coincidence insufficiency notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.
MOTIVO : violazione e/o falsa applicazione dell'Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Omessa o carente e/o illogica motivazione circa la nullità della notificazione degli avvisi di liquidazione di Agenzia Entrate.
Art. 26 comma II D.p.R. 602/73
MOTIVO : violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 comma II D.p.R. 602/73, come modificato dall'art.
Art. 38 comma 4 D.L. 78/2010
602/73, come modificato dall'art. 38 comma 4 D.L. 78/2010, convertito in legge con L.
L. n. 122/2010
78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.
Art. 57 bis comma 1 D.Lgs. n. 82/2005
INI-PEC, in violazione dell'art. 57 bis comma 1 D.Lgs. n. 82/2005, privando il destinatario dell'immediata e certa identità del mittente.
Art. 47 c.p.c.
art. 26 comma 11 D.P.R. n. 602/1973
MOTIVO : violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 comma II D.p.R.
art 47 c.p
art. 57 bis comma 1 D.Lgs. n. 82/2005
INI-PEC, in violazione dell'art. 57 bis comma 1 D.Lgs. n. 82/2005, privando il destinatario dell'immediata e certa identità del mittente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25293-2017 proposto da: URBANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE MICHELANGELO, 9, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO BATTIATI, 2020 rappresentata e difesa dall'avvocato 5061 VINCENZO STELLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro - intimati - avverso la sentenza n. 440/2017 della COMM.TRIB.REG.

VENETO, depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI; N. 25293/17 R.G. RITENUTO CHE La società Urbania S.p.A. in liquidazione impugnava, dinanzi alla C.T.P. di Padova la cartella di pagamento n.201720130018735686000 deducendo la nullità della stessa. Con la sentenza nr. 938/01/2015 la C.T.P. di Padova rigettava il ricorso. Sull'appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con sentenza n.440/5/17, confermava la sentenza impugnata.

Secondo la CTR, gli atti di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate erano stati notificati a Urbania s.p.a. tramite consegna ad un impiegato del Comune di San Pietro Viminario, in quanto la società aveva indicato la propria sede presso la detta Casa comunale. Ora, non essendo in alcun modo emerso che la persona non fosse idonea all'incarico di consegna, o che non si fosse data cura di eseguirlo, la notifica era da considerarsi in tutto legittima. La mancata impugnazione entro il termine di legge aveva comportato la definitività degli atti impositivi e reso non ammissibili le eccezioni contro i medesimi proposte nel presente procedimento, che potevano riguardare solamente vizi della cartella o della sua notifica.

Nel merito, la CTR evidenziava che la cartella di pagamento era conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze e recava l'indicazione del responsabile del procedimento e degli estremi della prodromica iscrizione a ruolo; che la notifica a mezzo posta elettronica certificata era avvenuta in conformità all'art. 26 comma 11 D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 38 comma 4 D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010. Avverso la sentenza proponeva ricorso la soc. ricorrente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ed Agenzia delle Entrate, eccependo:

1. MOTIVO : violazione e/o falsa applicazione dell'Art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - Omessa o carente e/o illogica motivazione circa la nullità della notificazione degli avvisi di liquidazione di Agenzia Entrate.

2. MOTIVO : violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 comma II D.p.R. 602/73, come modificato dall'art. 38 comma 4 D.L. 78/2010, convertito in legge con L. n. 122/2010 ex dell'Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Omessa o carente motivazione del rigetto del ricorso in appello in relazione alla nullità della notificazione delle cartelle di pagamento emesse da Equitalia -non firmate digitalmente - mediante posta Elettronica certificata. La ADER Agenzia Entrate Riscossione si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo, ricorrente deduce la nullità degli avvisi di liquidazione perché consegnati a soggetto diverso (non connesso) dal destinatario, nonché l'assenza di alcuna domiciliazione presso la Casa Comunale.

Premesso che non aveva mai avuto disponibilità della cartella di pagamento che l'Agenzia delle Entrate aveva emesso, né dei documenti relativi alla notificazione, di cui aveva avuto notizia solo durante la fase dì primo grado, con la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, la ricorrente precisava che, nella fase di merito, aveva provato di non aver mai eletto domicilio presso il Comune di San Pietro Viminario ex art 47 c.p.c.; di non avere alcun rapporto di qualsivoglia natura, anche transitoria, con la persona che fisicamente aveva ricevuto gli avvisi di liquidazione; che, invece, sussisteva una mera coincidenza di indirizzo fra la sede del Comune e la sede della ricorrente, situate nello stesso palazzo.

Non vi era, inoltre, alcun rapporto tra la ricorrente e la persona che aveva ricevuto i plichi. Gli avvisi di liquidazione in argomento erano, quindi, ignoti all'odierna ricorrente. Con il secondo motivo, si deduceva l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia, perché inviata tramite un indirizzo PEC non inserito nel c.d. INI-PEC, in violazione dell'art. 57 bis comma 1 D.Lgs. n. 82/2005, privando il destinatario dell'immediata e certa identità del mittente. Contestava anche l'omessa sottoscrizione digitale della cartella di pagamento.

L' ADER, Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva con controricorso e resisteva solo sul secondo motivo. Il primo motivo è fondato. Alle argomentazioni della ricorrente, l'Agenzia delle Entrate non ha replicato. Sussisteva una mera coincidenza di indirizzo fra la sede del Comune e la sede della ricorrente, situate nello stesso palazzo, senza vi fosse stata alcuna elezione di domicilio o alcun rapporto con il Comune -non essendovi elementi fatti valere in contrario dall'Agenzia delle Entrate- la notifica deve ritenersi inesistente, in mancanza di alcun rapporto tra il soggetto che ha ricevuto la notifica e l'effettivo destinatario della stessa.

Il secondo motivo rimane assorbito Conseguentemente va accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accolto l'originario ricorso . La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 17 dicembre