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Ordinanza — n. 21105/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax court upheld tax authority's right to collect after taxpayer agreed to assessment, rejecting challenge based on expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21105/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Mario Falanga's appeal against the Regional Tax Commission's annulment of a tax assessment. Falanga argued the tax authority had lost the right to collect due to expired limitation periods, while the Commission held that the taxpayer's prior agreement to the assessment validated the debt. The Court ruled that once a taxpayer agrees to an assessment, the tax claim becomes unchallengeable and the limitation period cannot be used to invalidate the debt.

Regesto Legislator

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Art. 43 DPR 600/1973; Art. 5-bis D.Lgs. 218/1997: When a taxpayer agrees to a tax assessment, the tax claim becomes unchallengeable and the limitation period for collection cannot be invoked to invalidate the debt.

Parole chiave

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tax assessment agreement limitation period expiration tax authority collection taxpayer acquiescence Cassation ruling Irpef tax tax debt validity indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 43 DPR 600/1973
Art. 5-bis D.Lgs. 218/1997

Giurisprudenza citata

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Cass. n.20577 del 31/07/2019
1.1.La censura è fondata alla luce del principio reiteratamente statuito da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n.20577 del 31/07/2019; id.n.4566 del 21/02/2020; n.
Cass. n.4566 del 21/02/2020
Cass. n.26109 del 17/11/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.637/15 R.G. proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro FALANGA MARIO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Emanuele Vitobello e Francesco Vitobello, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.Marta Lettieri, in Roma, Lungotevere Flaminio, n.44 -controricorrente – e nei confronti di EQUITALIA SUD S.P.A. -intimata- F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 637/2015 Numero sezionale 4486/2021 Numero di raccolta generale 21105/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.4562/7/14 depositata il 12 maggio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal relatore Consigliere Roberta Crucitti.

Rilevato che: Mario Falanga impugnò la cartella intimante il pagamento di euro 21.148,02 per somme iscritte a titolo di Irpef, addizionali e sanzioni per l’anno 2003, a seguito del mancato versamento di quanto dovuto sull’atto di definizione di un avviso di accertamento parziale, eccependo l’intervenuta decadenza dai termini di cui all’art.43 del d.P.R. n.600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso ma la decisione, appellata dal contribuente, è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.), la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha annullato la cartella di pagamento.

Il Giudice di appello, ogni altra questione assorbita o rinunciata, ha ritenuto che la disposizione dell’art.5 bis, secondo comma, del d.lgs.n.218 del 1997 presupponga la legittimità del verbale in ordine ai periodi di imposta ancora accertabili, non potendosi pensare che con la norma il legislatore abbia voluto far rivivere i termini per accertamenti ormai scaduti. In particolare, secondo la C.T.R., l’intervenuta decadenza per l’anno di imposta 2003 ai sensi dell’art.43 D:P.R. 600/73 era di tutta evidenza alla data del p.v.c. e i rilievi mossi per quella annualità dalla Guardia di Finanza erano del tutto privi di efficacia, così che l’Agenzia delle Entrate nemmeno doveva notificare il relativo atto di definizione.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso Mario Falanga. Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 637/2015 Numero sezionale 4486/2021 Numero di raccolta generale 21105/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.5 bis del d.lgs.n.218/97, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe violato la norma invocata il cui contenuto non si presta a dubbi di sorta, laddove stabilisce che l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione, con la conseguenza che, con l’adesione al processo verbale e per effetto della successiva notificazione dell’atto di definizione, recante le indicazioni previste dall’art-.7 del d.lgs.n.218/97, il contribuente presta acquiescenza al p.v.c. e diviene obbligato a corrispondere le somme risultanti nell’atto di definizione. 1.1.La censura è fondata alla luce del principio reiteratamente statuito da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n.20577 del 31/07/2019; id.n.4566 del 21/02/2020; n. 26109 del 17/11/2020) secondo cui <<in materia tributaria, la definizione dell'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicchè risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato>>. 1.2.

La sentenza impugnata, nel ritenere che l’art.5 bis del d.lgs. n.218 del 1997 consentisse al contribuente di contestare l’avvenuta decadenza dell’accertamento per l’annualità di imposta per il quale 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 637/2015 Numero sezionale 4486/2021 Numero di raccolta generale 21105/2021 Data pubblicazione 22/07/2021 aveva prestato adesione, si discosta dai superiori principi e merita, pertanto, la cassazione. 1.3.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. 1.4.

Attese le alterne soluzioni della vicenda processuale, le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del controricorrente soccombente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2007. Il Presidente Ettore Cirillo 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e