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Ordinanza — n. 21052/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21052/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21052/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21454 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Massimiliano Greco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to Roberto Rapalo, elettivamente domiciliato presso la dott.ssa Stella Capalbo in Roma, Via Circonvallazione Ostiense n. 146, int. 14; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 194/29/11, depositata in data 8 luglio 2011, non notificata.

Regesto Legislator

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art. 2697 cod.civ, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 21052/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Massimiliano Greco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to Roberto Rapalo, elettivamente domiciliato presso la dott.ssa Stella Capalbo in Roma, Via Circonvallazione Ostiense n. 146, int. 14; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 194/29/11, depositata in data 8 luglio 2011, non notificata.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA procedura fiscale sgravio fiscale successivo frode fiscale in materia doganale aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod.civ
l'Agenzia deduce violazione dell'art. 2697 cod.civ., sostenendo che spetti al contribuente l'onere di provare la correttezza dell'operazione; - il motivo è inammissibile; - va premesso che la violazione del precetto di cui all'art.
art. 2697 c.c
2697 cod.civ., sostenendo che spetti al contribuente l'onere di provare la correttezza dell'operazione; - il motivo è inammissibile; - va premesso che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21454 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Massimiliano Greco, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv.to Roberto Rapalo, elettivamente domiciliato presso la dott.ssa Stella Capalbo in Roma, Via Circonvallazione Ostiense n. 146, int. 14; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 194/29/11, depositata in data 8 luglio 2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 194/29/11, depositata in data 8 luglio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Massimiliano Greco, nella qualità di ex socio della F.11i Greco s.a.s. di Massimiliano Greco, (cancellata dal registro delle imprese) avverso la sentenza n. 266/39/09 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, nella qualità, avverso l'avviso di accertamento n. REG020200949/2006 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F, per l'anno 1999, aveva recuperato a tassazione, a carico della società, costi indebitamente dedotti, ai fini Irap, e detratti, ai fini l'Iva, in relazione ad operazioni di acquisto di prodotti hi-tech, ritenute soggettivamente inesistenti, oggetto di una fattura (n. 128 del 27.4.99) emessa dalla società intermediaria c.d. cartiera Lion Service di Leone Salvatore & C. s.a.s.; -in punto di diritto, la CTR ha osservato che:1) la indetraibilità dell'Iva per assunta simulazione soggettiva delle operazioni di acquisto non era stata dimostrata dall'Ufficio;2) il contribuente aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la effettività delle operazioni di acquisto, come il pagamento del bonifico bancario a favore della fatturante "Lion Service" e del trasportatore la merce; -avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, Massimiliano Greco, nella qualità di ex socio, il quale ha depositato memoria ex art. 380bisl c.p.c.; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che -preliminarmente va disattesa l'istanza di riunione del presente giudizio a quello RG n. 21844/13 concernente l'impugnativa del medesimo avviso di accertamento da parte di Rosario Greco, altro ex socio della cancellata società F.11i Greco s.a.s. di Massimiliano Greco, in quanto definito con ordinanza di questa Corte, sez. 5, n. 5370 del 27 febbraio 2020; risulta ugualmente definito con ordinanza della sezione 5-6 di questa Corte n. 17362 del 30 luglio 2014 il giudizio concernente l'impugnativa del medesimo avviso di accertamento da parte di Pasquale Greco, altro ex socio della medesima cancellata società; - infondata si palesa l'eccezione di dell'eccezione di tardività del ricorso, proposta dal contribuente in base alla considerazione che la lite, essendo di valore superiore ad euro 20.000,00, non sarebbe soggetta alla sospensione dei termini di cui alla lettera e) del 12° comma dell'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111).

Ciò in quanto, secondo la previsione dell'art. 39, 12° comma, citato, «sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro, intendendosi per valore della lite secondo le indicazioni dell'art. 16, 3° comma, lett. c), legge 27 dicembre 2002 n. 289 (richiamato dall'art. 39 d.l. n. 98 del 2011), l'importo 3 '7 /1 / l/ dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo» (Cass. 26 ottobre 2011, n. 22255); nella specie, l'importo delle imposte oggetto di contestazione, al netto di interessi e sanzioni, è inferiore al tetto di euro 20.000,00, come già statuito da questa Corte, con riferimento all'impugnativa del medesimo avviso di accertamento, con ordinanza n. 5370 del 2020; - con l'unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l'Agenzia deduce violazione dell'art. 2697 cod.civ., sostenendo che spetti al contribuente l'onere di provare la correttezza dell'operazione; - il motivo è inammissibile; - va premesso che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013).

Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazione la ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quanto appena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c.; in particolare, la sentenza non dubita che, a fronte della prospettazione di elementi indiziari da parte dell'ufficio in caso di fatture reputate inerenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, spetti al contribuente l'onere di dimostrare la correttezza dell'operazione; anzi, la sentenza ha proceduto a valutare gli elementi di prova all'uopo offerti da Greco; -inoltre, il motivo pecca di astrattezza, perché non aggredisce alcuna specifica affermazione della sentenza della CTR n. 194/29/11, avendo riportato in ricorso il contenuto di una pronuncia non corrispondente a quella impugnata (pagg. 5-7); - in conclusione, il ricorso va pertanto rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese di giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori