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Ordinanza — n. 21049/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21049/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21049/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA C.C. 10.06.2021 sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n.20 presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.Nicola Maria Boella. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.57/25/10 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 26 ottobre 2010.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21049/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore Cons.Roberta Crucittì. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a cinque motivi, nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Società, aveva annullato l'accertamento relativo all'annualità di imposta 2003 relativamente all'IVA per violazione dell'art.6 della legge n.133 del 1999.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione tassazione dell'IVA sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta procedura giudiziaria tributaria rinvio della rendita
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Testo completo

seguente: ORDINANZA C.C. 10.06.2021 sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n.20 presso lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv.Nicola Maria Boella. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.57/25/10 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 26 ottobre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore Cons.Roberta Crucittì. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a cinque motivi, nei confronti della Società Reale Mutua di Assicurazioni, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Società, aveva annullato l'accertamento relativo all'annualità di imposta 2003 relativamente all'IVA per violazione dell'art.6 della legge n.133 del 1999.

All'esito dell'adunanza camerale svoltasi il 19 dicembre 2018 la controversia è stata rinviata a nuovo ruolo, per la sospensione ex art.6, comma 10, del d.l. n.119/18, sino al 10 giugno 2019. In data 3 giugno 2019 la controricorrente ha depositato ulteriore documentazione consistente nella copia della quietanza di versamento della prima rata e della domanda di definizione al fine della sospensione sino al successivo 31.12.2020. Il ricorso è stato avviato, nuovamente, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: ai sensi dell'art.6, comma 13, del d.l. n.119/18 in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 10 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggì