Civil appeal dismissed as proceedings extinguished by defendant's formal withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil appeal procedure extinguished following the defendant's formal and ritualized withdrawal of the appeal. The B & T s.r.l. had initiated an appeal against tax assessment notices, but after entering liquidation, the bankruptcy organs withdrew the appeal without practical utility. The court ruled that the process ended automatically upon this withdrawal, requiring no acceptance, and ordered full cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; The civil appeal procedure is extinguished upon the formal and ritualized withdrawal of the appeal by the appellant, without the need for the respondent's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA p.u. 09.6.2021 ex sul ricorso iscritto proposto da: art.23, comma 8 bis, FALLIMENTO della B & T s.r.I., in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, di.n.137/2020 Viale Mazzini 73 presso lo studio dell'Avv.Iolanda Grossi Bianchi che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli Uffici dell'Avvocatura Generale di Stato dalla quale è rappresentato e difeso. 473 -controricorrente- per la cassazione della sentenza ni12 58 15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 novembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal relatore Cons.Roberta Crucitti. Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Umberto De Augustinis che ha chiesto l'estinzione del procedimento Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione di quattro avvisi di accertamento, relativi a IRPEG e IRAP per gli anni di imposta dal 2004 al 2007, la B. & T. s.r.I., in liquidazione, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la C.T.R. della Lombardia, rigettandone l'appello, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dei ricorsi.
Nelle more la Società è stata sottoposta a procedura fallimentare e gli organi della procedura, non ravvisando alcuna utilità pratica alla prosecuzione del giudizio, sono intervenuti nel giudizio e hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificata all'Avvocatura dello Stato. Fissata, per la trattazione, la pubblica udienza ai sensi dell'art.23, comma 8 bis, del d.l.n. 137 del 2020, il P.G. ha depositato requisitoria, concludendo per la dichiarazione di estinzione del procedimento. Ragioni della decisione Ai sensi dell'art.391 cod.proc.civ. il processo va dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso debitamente e ritualmente notificata alla controparte, non essendo all'uopo necessaria l'accettazione.
Attese le ragioni della rinuncia le spese vanno integralmente compensate tra le parti. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del doppio contributo (cfr.Cass.n.23175 del 23.11.2015).
P.Q.M.
Visto l'art.391 cod. proc.civ., dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consig