Ordinanza — n. 21041/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4868/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -ricorrente - CONTRO CPentair Wateurtà1-9—M-. —ej Schroff s.r.I., in persona del legall: rappresentantt pro tempore, rappresentate e difesA dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma alla via Confalonieri n.5; -controricorrente - avverso la sentenza n.73/24/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 9 aprile 2013, depositata in data 4 luglio 2013 e non notificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21041/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 4868/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -ricorrente - CONTRO CPentair Wateurtà1-9—M-. —ej Schroff s.r.I., in persona del legall: rappresentantt pro tempore, rappresentate e difesA dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma alla via Confalonieri n.5; -controricorrente - avverso la sentenza n.73/24/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 9 aprile 2013, depositata in data 4 luglio 2013 e non notificata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4868/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -ricorrente - CONTRO CPentair Wateurtà1-9—M-. —ej Schroff s.r.I., in persona del legall: rappresentantt pro tempore, rappresentate e difesA dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma alla via Confalonieri n.5; -controricorrente - avverso la sentenza n.73/24/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 9 aprile 2013, depositata in data 4 luglio 2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle entrate ricorre avverso Wenfarr—Water Ital r.Le1 Schroff s.r.l.per la cassazione della sentenza n.73/24/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 9 aprile 2013, depositata in data 4 luglio 2013 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento di maggiore Ires per gli anni di imposta 2006 e 2007; a seguito del ricorso, IA società contribuenttresistem con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 maggio 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con successiva memoria, le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio per l'avvenuta definizione della lite;
CONSIDERATO CHE: preliminarmente deve rilevarsi che le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, per l'avvenuta definizione della lite, come emerge dalla documentazione prodotta; in conformità alla richiesta di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere avanzata congiuntamente dalle parti deve dichiararsi l'estinzione del processo pendente, con compensazione delle spese processuali, risultando perfezionata la fattispecie estintiva delineata dagli artt.391 cod. proc. civ. e 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546; inoltre, « in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione» (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015 );
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma in data 27 maggio 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Sorrentino) oggi, 2