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Ordinanza — n. 21040/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21040/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21040/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1986/2014 R.G. proposto da Pentair Water Italy s.r.l. e Schroff s.r.I., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma alla via Confalonieri n.5; -ricorrenti - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorren te - avverso la sentenza n.82/31/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 13 giugno 2013 e non notificata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21040/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1986/2014 R.G. proposto da Pentair Water Italy s.r.l. e Schroff s.r.I., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma alla via Confalonieri n.5; -ricorrenti - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorren te - avverso la sentenza n.82/31/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 13 giugno 2013 e non notificata.

Parole chiave

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risoluzione delle controversie contenzioso tributario decisione pendente lite esecuzione per crediti fiscali procedura di rivendicazione nel pignoramento impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1986/2014 R.G. proposto da Pentair Water Italy s.r.l. e Schroff s.r.I., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Emanuele Coglitore e Luigi Ferdinando Berardi, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma alla via Confalonieri n.5; -ricorrenti - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorren te - avverso la sentenza n.82/31/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 13 giugno 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: Pentair Water Italy s.r.l. e Schroff s.r.l. ricorre avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.82/31/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 18 aprile 2013, depositata in data 13 giugno 2013 e non notificata, che ha accolto l'appello dell'ufficio, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento di maggiore Ires, per l'anno di imposta 2005; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 27 maggio 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con successiva memoria, le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio per l'avvenuta definizione della lite;

CONSIDERATO CHE: preliminarmente deve rilevarsi che le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi l'estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese, per l'avvenuta definizione della lite, come emerge dalla documentazione prodotta; in conformità alla richiesta di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere avanzata congiuntamente dalle parti deve dichiararsi l'estinzione del processo pendente, con compensazione delle spese processuali, risultando perfezionata la fattispecie estintiva delineata dagli artt.391 cod. proc. civ. e 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546; inoltre, « in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione» (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015);

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma in data 27 maggio 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA S