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Ordinanza — n. 21039/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-contested facts and improper burden of proof argument in tax case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21039/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their fiscal benefits. The lower courts revoked the benefits because the second purchased property was not used as a primary residence, a fact the taxpayers never contested in court. The Supreme Court ruled that factual findings regarding non-contestation are within the lower court's exclusive domain and cannot be challenged on appeal unless the reasoning is logically flawed.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The Court of First Instance and Court of Appeal's assessment of whether a fact was contested by the opposing party is a matter of fact evaluation reserved to the judge of the merits and is not subject to review in the jurisdictional trial unless there is a defect in reasoning.

Parole chiave

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tax benefits revocation non contestation rule burden of proof allocation fiscal primary residence judicial fact finding residenze secondarie dimora abituale abitazione individuale

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
con un unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012
con un unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 2697 c.c
art. 111 Cost
134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2 n. 27490 del 28/10/2019
Cass. Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007
27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez.
Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005
10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 - 1, n. 3680 del 07/02/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16493/2015 R.G. proposto da Di Lello Massimiliano e Bernasconi Emanuela, elett.te dom.ti in Roma al Viale delle Milizie n. 114, presso lo studio dell'avv. Luigi Parenti, da cui sono rapp.ti e difesi come da mandato a margine del ricorso; - ricorrenti - Contro .) AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 109/2/15 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata ili14 1/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dalla dott.ssa Milena d'Oriano; RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 109/2/15, depositata il 14 gennaio 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da Di Lello Massimiliano e Bernasconi Emanuela, avverso la sentenza n. 63/5/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici fiscali concessi a Di Lello Massimiliano e Bernasconi Emanuela in data 26-2-2007, per l'acquisto della prima casa nel Comune di Azzate, allorché gli stessi, dopo aver rivenduto l'immobile in data 17-2-2010, ne avevano riacquistato un altro entro l'anno, nel Comune di Cantello ove già risultavano residenti, senza tuttavia adibirlo ad abitazione principale;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso rilevando che nell'atto di compravendita non era stata riportata la qualifica professionale del Di Lello, al fine di fruire della speciale disciplina di cui all'art. 66 della I. n. 342 del 2000, che consente al personale delle Forze armate di ottenere le agevolazioni pur senza trasferire la residenza, e che comunque la revoca era giustificata dal fatto che il secondo immobile acquistato non era stato adibito ad abitazione principale;

4. la CTR aveva confermato la decisione di primo grado osservando che l'art. 66 della I. n. 342 del 2000 può trovare applicazione solo per il primo acquisto, che la revoca era da imputarsi alla mancata adibizione del secondo immobile ad abitazione principale, che tale circostanza era da ritenersi pacifica in quanto mai contestata in giudizio;

5. avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 23 giugno 2015, affidato ad un unico motivo, e depositavano memoria ex art.380 bis c.p.c.; l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con un unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando l'impugnata sentenza per aver rigettato l'appello con una motivazione incoerente ed illogica, carente nell'esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione, e contraddittoria in quanto fondata su di una circostanza, la mancata adibizione del nuovo immobile ad abitazione principale, mai provata dall'Amministrazione, che pur vi era onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c.. OSSERVA CHE:

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto l'unico motivo di censura risulta in parte infondato e in parte inammissibile. 1.1 Preliminarmente va ricordato che "In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito." (Vedi Cass. n. 3819 del 2020; n. 29721 del 2019; n. 920 del 2015).

Si è anche chiarito a che "In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c." ( Vedi Cass. n. 22598 del 2018).2.

Tale vizio, pur correttamente dedotto, non ricorre nel caso in esame in quanto la CTR ha esplicitato, in modo puntuale ed argomentato, le ragioni di diritto e di fatto su cui ha fondato il proprio convincimento. In particolare, in punto di diritto, ha motivato circa l'inapplicabilità dell'art. 66 della I. n. 342 del 2000 al secondo acquisto, ed ha evidenziato che la revoca dell'agevolazione concessa per l'acquisto del primo immobile era da imputarsi esclusivamente alla mancata adibizione del secondo ad abitazione principale; in punto di fatto ha ritenuto tale circostanza pacifica, in quanto mai contestata dai contribuenti, pur costituendo l'unica ragione posta dall'Amministrazione a fondamento della revoca dei benefici fiscali.

Tale ratio decidendi, pur ampiamente esplicitata ed argomentata, non è stata censurata dai ricorrenti, che si sono limitati a contestare la carenza di motivazione anziché le ragioni poste a fondamento della decisione.

3. Il motivo, poi, risulta inammissibilmente formulato nella parte in cui, anziché censurare i criteri di riparto dell'onere probatorio applicati dalla CTR, contesta le valutazioni in fatto compiute dal giudice del gravame nell'applicare la regola della non contestazione. Sul punto, va ribadito il principio di diritto secondo cui l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, ed esclusivamente nei limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass.

Sez. 2 n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, n. 10182 del 03/05/2007; Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005); spetta, infatti, solo al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., Sez. 6 - 1, n. 3680 del 07/02/2019).3.1 Nella specie, la Corte territoriale ha spiegato che sia nel primo che nel secondo grado di giudizio i contribuenti non hanno mai contestato la mancata adibizione del secondo immobile ad abitazione principale, circostanza che, "inequivocabilmente", l'Amministrazione ha indicato come la ragione giustificatrice della revoca; tale giudizio di fatto, esente da vizi logici e giuridici, rimane insindacabile in sede di legittimità.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato. 4.1 Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. 4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di C 2.300,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettu