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Ordinanza — n. 21038/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21038/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21038/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maria Grazia De Angelis ricorre, con quattro motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto che, in base a "tutto quanto dedotto e prodotto dalle parti" l'immobile, in relazione alla cui compravendita conclusa da essa De Angelis in qualità di alienante nel 2003, erano stati fruite le agevolazioni c.d. "prima casa" previste dalla nota II bis all'art.1 della tariffa parte prima allegato al d.P.R. 131/1986, risultava essere un immobile di lusso ai sensi del d.m.2 agosto 1969 ("appartamento in villino bifamiliare ... con consistenza di 15,5 vani e una superficie catastale di mq.364") talché l'avviso di liquidazione oggetto di causa, notificato ad essa ricorrente dall'Agenzia delle entrate in revoca delle agevolazioni, era legittimo; 2.11Agenzia delle entrate resiste con controricorso; considerato che:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21038/2021 — snciv · Corte di Cassazione: "prima casa" previste dalla nota II bis all'art.1 della tariffa parte prima allegato al d.P.R. 131/1986, risultava essere un immobile di lusso ai sensi del d.m.2 agosto 1969 ("appartamento in villino bifamiliare ... con consistenza di 15,5 vani e una superficie catastale di mq.364") talché l'avviso di liquidazione oggetto di causa, notificato ad essa ricorrente dall'Agenzia delle entrate in revoca delle agevolazioni, era legittimo; 2.11Agenzia delle entrate resiste con controricorso; considerato che:

Parole chiave

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liquidazione di fondi revoca di prestazioni sociali reddito immobiliare zona di ville revoca del trasferimento patrimoniale disdetta della locazione abitativa
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2398-2018 proposto da: DE ANGELIS MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato GERARDO RUSSILLO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro DIREZIONE .PROVINCIALE I DI ROMA - AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4207/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 11/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO " MONDINI; Premesso che:

1. Maria Grazia De Angelis ricorre, con quattro motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto che, in base a "tutto quanto dedotto e prodotto dalle parti" l'immobile, in relazione alla cui compravendita conclusa da essa De Angelis in qualità di alienante nel 2003, erano stati fruite le agevolazioni c.d. "prima casa" previste dalla nota II bis all'art.1 della tariffa parte prima allegato al d.P.R. 131/1986, risultava essere un immobile di lusso ai sensi del d.m.2 agosto 1969 ("appartamento in villino bifamiliare ... con consistenza di 15,5 vani e una superficie catastale di mq.364") talché l'avviso di liquidazione oggetto di causa, notificato ad essa ricorrente dall'Agenzia delle entrate in revoca delle agevolazioni, era legittimo; 2.11Agenzia delle entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta "nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e di difesa e per violazione dell1art.31 d.lgs.546/92". Afferma di avere fatto espressa e tempestiva richiesta affinché la CTR trattasse la causa in pubblica udienza, di non aver avuto la comunicazione di cui al suddetto articolo 31, di non aver partecipato all'udienza stessa ed anzi di ignorare se la causa sia stata decisa a seguito di udienza pubblica. Precisa ciò che, ove avesse avuto la comunicazione, avrebbe dedotto di fronte ai giudici di appello sia con memoria integrativa dei precedenti scritti difensivi sia oralmente in udienza, riguardo alla insussistenza dei presupposti per potersi qualificare l'immobile compravenduto come di lusso;

2. con il secondo motivo di ricorso la contribuente, sotto la rubrica, "violazione degli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1968", lamenta l'omesso esame della relazione del proprio consulente tecnico (e fotocopiata in ricorso) dalla quale sarebbe stato possibile evincere che la superficie utile dell'immobile de quo era pari a 141 mq;

3. con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta "violazione degli artt.1, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale, del d. 1.23/2011, del d.I.104/2013 e della I. di conversione 128/2013 nonché del d.lgs.175/2014". Sostiene che la CTR ha errato nell'applicare il d.m.2 agosto 1968 e nel dare quindi rilievo alla dimensione dell'immobile e ciò in quanto detto d.m. sarebbe stato abrogato dal d.lgs.175/2014 avente "natura interpretativa della precedenti , disposizioni" e facente riferimento, ai fini della qualificazione di un immobile come di lusso, al relativo accatastamento. Aggiunge che l'immobile in questione era accatastato in A/7;

4. con il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione dell'art. 57 del d.P.R. 131/86. Sostiene che l'amministrazione abbia errato nell'emettere l'avviso di liquidazione nei confronti di essa ricorrente invece che unicamente nei confronti del soggetto acquirente;

5. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto con assorbimento degli atri. Il Collegio intende riaffermare quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare riguardo alla funzione della comunicazione di cui all'art.31 e agli effetti della relativa mancanza: "Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art.31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata" (così, da tra le ultime massinnate, n.27837 del 31/10/2018 e n.18279 del 11/07/2018; in precedenza n. 1786 de/ 29/01/2016).

Dall'esame del fascicolo di ufficio, agli atti del quale la Corte può avere accesso \A" \ laddove, come nel caso di specie, ove sia denunciato un "error in procedendo", \ emerge non esservi documentazione attestante della comunicazione negata dalla contribuente. Va evidenziato che la ricorrente, con la denuncia della violazione della norma processuale, ha prospettato il concreto pregiudizio subito per effetto della violazione medesima. Il che rileva in quanto la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione cosicché in tanto l'impugnazione con la quale si lamenti un vizio del processo è ammissibile sotto il profilo dell'interesse (art.100 c.p.c.) in quanto vengano prospettate -come, appunto nel caso di specie- anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

6. in ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame;

7. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto il 20 maggio 2020. Il