Court dismisses tax appeal as moot due to administrative annulment of the disputed tax claim. The court declares the subject matter of the dispute ceased. The court ruled that the administrative annulment of the tax claim by the tax office renders the subject matter of the dispute ceased, as the underlying reasons for the conflict between the parties no longer exist. The court decided this way because the administrative annulment of the tax claim by the tax office renders the subject matter of the dispute ceased, as the underlying reasons for the conflict between the parties no longer exist. The court decided this way because the administrative annulment of the tax claim by the tax office renders the subject matter of the dispute ceased, as the underlying reasons for the conflict between the parties no longer exist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the subject matter of the dispute ceased and ordered the compensation of litigation costs. The taxpayer challenged a tax assessment for uncollected betting taxes, which was rejected at every level of appeal. The court ruled that the administrative annulment of the tax claim by the tax office rendered the subject matter of the dispute ceased, as the underlying reasons for the conflict between the parties no longer exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 d.lgs. n. 546/1992; Art. 380-bis c.p.c.: When the administrative authority annuls the contested act in self-help, the subject matter of the dispute is deemed ceased, rendering the judicial proceedings moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6929-2018 proposto da: GAROFALO PASQUALINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA AGNELLO, ROBERTO A. JACCHIA e FABIO FERRARO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2545/2017 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 01/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Pasqualino GAROFALO, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009 e gli è stata applicata una sanzione amministrativa;
2. avverso l'atto impositivo il Garofalo ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, la quale ha rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il Garofalo ha proposto appello;
3. la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 2545/14/17, depositata il 10 agosto 2017, ha rigettato l'appello;
4. avverso la sentenza di secondo grado, il Garofalo ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;
5. successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., con cui hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;
6. in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'annullamento determina il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti (Cass.02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
7. la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di con del 13 maggio 2021. ente DEPOSITATO 22 LUG. 2021 1-Punzirmario Gi