Ordinanza — n. 21036/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Franco SALVAGNI, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, oltre interessi e sanzioni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21036/2021 — snciv · Corte di Cassazione: la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8533-2017 proposto da: SALVAGNI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI,6, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ORLANDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5513/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 27/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Franco SALVAGNI, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, oltre interessi e sanzioni;
2. avverso l'atto impositivo il Salvagni ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina, la quale ha rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il Salvagni ha proposto appello;
3. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5513/40/16, depositata il 27 settembre 2016, ha rigettato l'appello;
4. avverso la sentenza di secondo grado, il Salvagni ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;
5. successivamente, con propria memoria ex art. 380 bisl cod. proc. civ., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;
6. in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'annullamento determina il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti (Cass.02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
7. la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2021. DEPOSITATO IL Z2 LUG, 2Q2,1 Y