Ordinanza — n. 21035/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato al sig. Ciro Di Martino, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2007; l'avviso è stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina dal contribuente, il quale sosteneva di non aver esercitato nel periodo indicato alcuna attività di raccolta delle scommesse;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21035/2021 — snciv · Corte di Cassazione: la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5668-2017 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3378 DI MARTINO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELL'AEREONAUTICA 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TARULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI AVALLONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5096/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 07/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato al sig. Ciro Di Martino, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2007;
2. l'avviso è stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Latina dal contribuente, il quale sosteneva di non aver esercitato nel periodo indicato alcuna attività di raccolta delle scommesse;
3. la CTP ha accolto il ricorso;
4. avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha interposto appello, che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5096/39/16, depositata il 7 settembre 2016;
5. avverso la sentenza di secondo grado, l'Agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura;
6. il Di Martino resiste con controricorso;
7. l'Agenzia ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., con cui, dopo aver dato atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
8. anche il Di Martino ha depositato memoria, con cui ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso avversario, con vittoria di spese;
9. in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'annullamento determina il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti (Cass.02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass, 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
10. la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2021. Il PreicV