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Ordinanza — n. 21034/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal after tax authority self-annulled the disputed assessment via constitutional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21034/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished and ordered the compensation of all litigation costs. The taxpayer challenged a tax assessment for uncollected betting taxes, but the tax authority subsequently annulled the act itself following a Constitutional Court ruling. The court held that this administrative self-annulment eliminated the grounds for conflict, rendering the cassation appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. n. 546/1992; Art. 380-bis c.p.c.: When the tax authority annuls a disputed assessment in self-help following a Constitutional Court decision, the subject matter of the dispute is extinguished and the entire litigation costs are compensated.

Parole chiave

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cessazione materia contendere autotutela amministrazione annullamento atto impositivo compensazione spese giudizio Corte Costituzionale d.lgs 546/1992 imposta scommesse arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs.
Art. 380-bis c.p.c.
successivamente, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
art. 380-bis c.p
successivamente, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/04/2021, n. 9150
Cass. 21/10/2020, n. 22898
9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass.
Cass. 29/11/2019, n. 31303
22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass.
Cass. 18/04/2017, n. 9753
31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass.
Cass. 23/09/2011, n. 19533
9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 252-2017 proposto da: GAROFALO PASQUALINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI24, presso lo studio dell'avvocato DANIELA AGNELLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA TERRANOVA, FABIO FERRARO e ROBERTO A. JACCHIA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1315/2016 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 25/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE; FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (AAMS) ha notificato al signor Pasqualino GAROFALO, quale titolare della omonima ditta individuale, esercente l'attività di ricevitoria di scommesse per conto della Stanleybet Malta Limited, società che svolge l'attività di raccolta scommesse senza concessione, un avviso di accertamento con cui le è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008 e le sono state applicate sanzioni;

2. avverso l'atto impositivo il Garofalo ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, il quale ha accolto il ricorso limitatamente al profilo delle sanzioni; avverso la pronuncia del giudice di primo grado, il Garofalo ha proposto appello;

3. la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1315/2016, depositata il 25 maggio 2016, ha rigettato l'appello;

4. avverso la sentenza di secondo grado, il Garofalo ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso;

5. successivamente, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l'Ufficio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, proceduto in autotutela all'annullamento dell'atto recante la pretesa fiscale, limitatamente alla posizione del ricevitore, odierno ricorrente;

6. in presenza dell'annullamento in autotutela della pretesa fiscale, secondo il costante orientamento di questa S.C., deve procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'annullamento determina il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti (Cass.02/04/2021, n. 9150, Cass. 21/10/2020, n. 22898, Cass. 29/11/2019, n. 31303, Cass. 18/04/2017, n. 9753, Cass. 23/09/2011, n. 19533);

7. la circostanza che l'annullamento in autotutela sia conseguito alla sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in corso di causa, giustifica la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2021