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Ordinanza — n. 21031/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to administrative act annulled by Constitutional Court, halting litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21031/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the proceedings and ordered the compensation of litigation costs between the parties. The appellant, a tax recipient, had challenged an assessment notice for gambling taxes before regional and provincial tax commissions, arguing violations of constitutional principles and EU law. The court ruled that the litigation became moot because the administrative act in question was subsequently annulled in self-execution by the Constitutional Court.

Regesto Legislator

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Art. 380bis.1 c.p.c.; Art. 101 Cost.; When an administrative act is annulled in self-execution by the Constitutional Court after the filing of a cassation appeal, the subject matter of the litigation ceases to exist, and costs are compensated between the parties.

Parole chiave

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cessazione materia contendere annullamento autotutela Corte Costituzionale compensazione spese mancanza interesse legittimazione passiva giudizio di legittimità procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis.1 c.p.c.
267 TFUE; - l'Agenzia delle dogane ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese compensate;
Art. 101 Cost.
Art. 267 TFUE
66 della Legge di stabilità 2011 nonché la violazione del principio di legittimo affidamento; in subordine, si formula proposta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 c.3 TFUE, alla Corte di Giustizia; - l'ottavo motivo denuncia, in relazione all'art.
Art. 53 Cost.
3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt.
Art. 6 CEDU
546/92, per non avere la CTR vagliato la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs.
Art. 56 TFUE
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell'Unione Europea di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art.
Art. 111 Cost.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., 36, comma 2, n.
art. 3 Cost
3 c.p.c., sulla violazione e/o falsa applicazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all'art. 3 Cost., sotto molteplici profili, con riferimento agli art.
art. 53 Cost
3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018
Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020
14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020).
Corte Costituzionale n. 27/18
c.p.c., deducendo e documentando il sopravvenuto- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/18 - annullamento in autotutela - con provvedimento del 16.10.2018 prot.
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Testo completo

sul ricorso iscritto ai n. 13842/2017 R.G. proposto da: , :L Carlo Pagano, titolare della omonima ditta individuale, ?3 rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti Roberto A. lacchia, Antonella Terranova, prof. Fabio Ferraro e Daniela Agnello, elettivamente domiciliata presso lo studio legale De Berti 3acchia Franchini Forlani in Roma, via V. Bellini n. 24 - ricorrente - Contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che !a rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina n. 8165/19/16, depositata il 09/12/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13/05/2021 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; Rilevato che: .0A - con sentenza n. 8165/19/16 depositata il 9/12/2016, non notificata, la CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l'appello proposto da Carlo Pagano, titolare della omonima ditta individuale, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n. 2020/02/2014 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l'avviso di accertamento n. MI7080000236U con il quale l'Amministrazione aveva contestato nei confronti di quest'ultimo, titolare della ricevitoria operante come centro di trasmissione dati (CTD), esercente l'attività di raccolta scommesse sportive per conto del bookmaker estero Stanleybet Malta Limited - il mancato pagamento dell'imposta unica su concorsi pronostici e scommesse, oltre sanzioni ed interessi, per operazioni svoltesi nell'anno 2008; - avverso la suddetta sentenza della CTR, Carlo Pagano, titolare dell'omonima ditta individuale, propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria; la ricorrente ha altresì depositato memoria con la quale chiede trattarsi la controversia in udienza pubblica e nella quale si insiste perché sia disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE; - l'Agenzia delle dogane ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, spese compensate;

Considerato che: - preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di trattazione in pubblica udienza. In adesione all'indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce ii proprio contributo. Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo nella giurisprudenza di questa Corte e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n.

27) e dall'altro da quella unionale (con la sentenza 26 febbraio 2020 in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet Malta Limited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito; - con il primo motivo si denuncia, in relazione con art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d. Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1 c. 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011, per avere la CTR erroneamente ritenuto il CTD soggetto passivo del tributo; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione con l'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 d. Lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall'art. 1 c. 66 lett.

a) della Legge di stabilità 2011 per avere la CTR errato nel ritenere integrato il profilo oggettivo del presupposto dell'imposta unica; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 2 lett.

b) della L. n. 288 del 1998 e degli artt. 1326, 1327, 1336 c.c. per avere la CTR errato nel ravvisare in capo al CTD il presupposto territoriale del tributo; - il quarto motivo si appunta, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., sulla violazione e/o falsa applicazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza delle leggi di cui all'art. 3 Cost., sotto molteplici profili, con riferimento agli art. 3 d. Lgs. n. 504 del 1998 e 1 c. 64 e 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011; - il quinto motivo censura la pronuncia gravata, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva con riferimento agli artt. 1 e 3 del d.Lgs. n. 504 del 1998, art. 64 c. 3 d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 1 c. 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011; - con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del principio dell'equo processo di cui all'art 6 CEDU e dell'art. 117 c. 1 Cost., con riferimento all'art. 1 c. 66 lett.

b) della Legge di stabilità 2011; - con il settimo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell'Unione Europea di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art. 3 d. Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1 c. 66 della Legge di stabilità 2011 nonché la violazione del principio di legittimo affidamento; in subordine, si formula proposta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 c.3 TFUE, alla Corte di Giustizia; - l'ottavo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 35, comma 3 e 36, comma 2, n.

2) e n.

4) del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato la doglíanza relativa alla eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della legge n. 212/00 e dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa per illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, stante la mancata allegazione del p.v.c.- cui l'atto rinvia solo per relationem - e, in particolare, la mancata riproduzione dell'elemento essenziale dell'aliquota applicata; -con il nono motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, per non avere la CTR vagliato la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/97 alla sanzione di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/98 irrogata dall'AAMS; -in prossimità dell'udienza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380bis.1. c.p.c., deducendo e documentando il sopravvenuto- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/18 - annullamento in autotutela - con provvedimento del 16.10.2018 prot. 69089 (allegato alla memoria) - dell'avviso di accertamento in oggetto (per l'anno 2008) con riguardo alla posizione del ricevitore Pagano Carlo; - va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio; - in considerazione del sopravvenuto annullamento in autotutela, a seguito dell'intervento risolutore delle questioni, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; p.q.m.

La Corte: dichiara la cessazione della materia del con e dere; compensa tra le parti le