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Ordinanza — n. 21029/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to self-annulment of tax assessment, terminating the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21029/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute terminated following the tax agency's self-annulment of the original assessment notice. Although the taxpayer had previously won at first instance and the agency appealed, the agency later voluntarily annulled the contested tax order for 2007. The court ruled that this intervening self-annulment extinguished the litigation, thereby excluding the application of the specific statute regarding attorney fees for unfounded appeals.

Regesto Legislator

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D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater; When a tax authority self-annuls an assessment notice during pending litigation, the subject matter of the dispute is terminated, excluding the application of fee provisions applicable only to judgments of unfoundedness.

Parole chiave

Generato dall'IA
self-annulment tax assessment cessation of dispute attorney fees tax litigation Cassazione D.P.R. 115/2002 giuoco e scommessa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560
13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560);
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17882 del ruolo generale dell'anno 2017 proposto da: Archetti David, titolare della ditta individuale "Archetti David", rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Vincenzo Bellini, n. 24, presso lo studio dei primi tre difensori; - ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 121/5/2017, depositata in data 24 gennaio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari; ritenuto che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva notificato a David Archetti, titolare della omonima ditta individuale, un avviso di accertamento con il quale era stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2007, attività svolta per conto di Stanleybet Malta International Betting Limited (di seguito:

Stanleybet); avverso l'atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Latina; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello; il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a nove motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle dogane e dei monopoli depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; la società ha altresì depositato istanza con la quale ha chiesto la trattazione della causa alla pubblica udienza; considerato che: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha depositato memoria con la quale ha evidenziato di avere emesso il provvedimento del 16/10/2018 prot. n. 69090, con il quale ha disposto l'annullamento parziale dell'impugnato avviso relativamente alla posizione del ricorrente e, di conseguenza, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; il ricorrente, preso atto del provvedimento di annullamento in autotutela, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento in proprio favore delle spese di lite; in considerazione dell'intervenuto provvedimento di annullamento dell'avviso di accertamento, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riguardo alla intera posizione della ricevitoria che viene qui in considerazione; le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, posto che detta causa di composizione della controversia è intervenuta, nelle more di questo giudizio, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale n. 27/18; la declaratoria di cessazione della materia del contendere, così come in tutti i casi di estinzione del giudizio, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. civ., 30 settembre 2015, n. 19560);

P.Q.M.

La Corte: dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2021. DEPOSITAR)