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Ordinanza — n. 21027/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21027/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21027/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A seguito di verifica contabile condotta attraverso l'invio di un questionario al contribuente, l'Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla rettifica del reddito complessivo di Isabella Graziano per l'anno d'imposta 2006. In specie, l'Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di due immobili (adibiti a residenza principale e residenza secondaria) e di un'autovettura nonché un incremento patrimoniale, in misura pari ad un quinto dell'importo investito per l'acquisto nel 2007 di altro immobile; individuato l'importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e recuperava a tassazione l'imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 21027/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, siccome notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate, parte nei gradi di merito del processo. E' sufficiente rammentare, al riguardo, che, secondo il monolitico indirizzo ermeneutico espresso dal giudice della nomofilachia, nei "rapporti giuridici", nei "poteri" e nelle "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono succedute ex lege, a far data dal 1° gennaio 2001 (giusta il combinato disposto dell'art. 57, primo comma, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 1 del d.m. r.g. n. 9532/ 5 2 Cons. est.

Parole chiave

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computo del reddito inchiesta per sottrazione d'imposta ricupero d'imposta reddito eccedente imposta sugli utili immobiliari accoglimento parziale del contribuente
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9532/2015 R.G. proposto da GRAZIANO ISABELLA, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12, presso lo studio dell'Avv. Arcangela Campilongo, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza n. 5162/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 6 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:

1. A seguito di verifica contabile condotta attraverso l'invio di un questionario al contribuente, l'Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla rettifica del reddito complessivo di Isabella Graziano per l'anno d'imposta 2006. In specie, l'Ufficio acclarava in capo al contribuente la disponibilità di due immobili (adibiti a residenza principale e residenza secondaria) e di un'autovettura nonché un incremento patrimoniale, in misura pari ad un quinto dell'importo investito per l'acquisto nel 2007 di altro immobile; individuato l'importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e recuperava a tassazione l'imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi.

2. L'impugnativa del contribuente avverso il relativo avviso di accertamento, svolta nei riguardi ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, veniva disattesa in ambedue i gradi di merito.

3. Avverso la sentenza resa in appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in epigrafe indicata, ricorre per cassazione Isabella Graziano, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, l'evocato Ministero dell'Economia e delle Finanze. Considerato che:

4. Il ricorso è inammissibile, siccome notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate, parte nei gradi di merito del processo. E' sufficiente rammentare, al riguardo, che, secondo il monolitico indirizzo ermeneutico espresso dal giudice della nomofilachia, nei "rapporti giuridici", nei "poteri" e nelle "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono succedute ex lege, a far data dal 1° gennaio 2001 (giusta il combinato disposto dell'art. 57, primo comma, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 1 del d.m. r.g. n. 9532/ 5 2 Cons. est.

Ra fae e Rossi \.1 28 dicembre 2000) le Agenzie fiscali, enti dotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, sicchè nelle controversie tributarie unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate ed è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vieppiù se (come nella specie) non abbia partecipato al giudizio di merito (da ultimo, ex plurimis, Cass. 23/01/2020, n. 1462; Cass. 28/01/2015, n. 1550; Cass. 22/11/2010, n. 22292).

5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente Isabella Graziano al pagamento in favore del controricorrente Ministero dell'Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 13 maggio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA og