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Ordinanza — n. 21023/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on new contradiction violation claim not raised in first instance tax case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21023/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax authority's appeal against a regional commission decision that overturned a first-instance rejection of a taxpayer's income tax appeal. The taxpayer argued the appeal was inadmissible because the first-instance act was copied verbatim without addressing the new contradiction violation claim raised in the second instance. The court ruled that reproducing the entire first-instance act does not preclude examining a novel exception regarding the right to contradiction. Consequently, the court declared the first-instance act void for violating procedural principles and remanded the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 57, comma 2 d.lgs. 546/1992: The mere reproduction of a first-instance act in a cassation appeal does not preclude the examination of a new procedural exception regarding the violation of the right to contradiction if such exception was not raised in the first instance.

Parole chiave

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tax appeal admissibility right to contradiction novel exception in appeal procedural violation cassation remand verosimiglianza dei motivi d'asilo validità della tassazione fiscale produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 57, comma 2 d.lgs. 546/1992
Considerato che : con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 comma 2 del d.lgs.
Art. 38, commi 4, 5 e 7 d.P.R. 600/1973
TK3018204453/2011 emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 8130-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CORTINI VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2021 P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato 3298 NICCOLO' ARNALDO BRUNO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5230/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 20/08/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIULIO MAISANO; Rilevato che: con sentenza n. 5230/14/14 pubblicata il 20 agosto 2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello proposto da Cortini Valeria avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 263/8/13 con la quale era stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso l'avviso di accertamento n. TK3018204453/2011 emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con il quale era stato accertato con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 600 del 1973 un maggior reddito di € 134.143,00 per l'anno 2006 ai fini IRPEF; che la Commissione tributaria regionale ha considerato che i richiami giurisprudenziali operati dal primo giudice erano inconferenti rispetto alla fattispecie in esame e che era stato violato il principio del contraddittorio; che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi; che Cortini Valeria resiste con controricorso eccependo preliminarmente l'inammissibilità del primo motivo di ricorso essendo stato riprodotto integralmente il ricorso di primo grado senza operare la dovuta sintetica esposizione dei fatti e delle norme di diritto.

Considerato che : con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la sentenza impugnata aveva accolto il motivo di appello relativo alla violazione del contraddittorio non dedotta nel primo grado di giudizio ed eccepita in modo inammissibile per la prima volta in grado di appello; che con il secondo motivo si assume, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4,5 e 7 del d.P.R. 600 del 1973 in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in quanto il contraddittorio preventivo sì era comunque realizzato benché il formale invitò a controdedurre fosse stato inviato al marito della contribuente e non personalmente alla medesima; che l'eccezione di inammissibilità del primo motivo è infondata.

Ai fini della decisione sulla violazione del divieto di proporre nuove eccezioni in appello è necessario verificare l'integrale atto di impugnazione relativo al primo grado e tutti i motivi ivi contenuti in modo da potere eventualmente escludere che sia stato compreso anche il Motivo proposto in appello. In tal modo la ricorrente, a sostegno del motivo di ricorso, è stata tenuta a riprodurre l'intero atto senza con ciò violare il principio di diritto affermato da questa Corte e richiamato dalla controricorrente e che riguarda la tecnica di redazione della riproduzione di intere parti di fascicoli processuali o di atti da riesaminare in modo inammissibile in sede di legittimità, evenienza che non ricorre nel caso in esame ove occorre verificare l'ammissibilità di un motivo di appello sotto il profilo della novità di un'eccezione non proposta in primo grado; che il primo motivo è fondato.

L'eccezione di nullità dell'accertamento per violazione del contraddittorio non è stata proposta in primo grado come si evince dal relativo ricorso riprodotto integralmente nel ricorso per cassazione. Si pone il problema della ratio decidendi esclusiva. Invero la CTR afferma anche che il primo giudice ha applicato principi non pertinenti al caso in esame e la controricorrente sostiene che con ciò sarebbe stato comunque accolto il motivo del suo ricorso, e tale ratio decidendi non sarebbe stata impugnata e sarebbe quindi passata in giudicato. Va tuttavia osservato che il riferimento assai generico alla motivazione della sentenza di primo grado ed ai riferimenti giurisprudenziali in essa contenuti e che non sarebbero attinenti alla fattispecie in esame, non possono essere considerati accoglimento dei motivi di ricorso di primo grado non facendo riferimento ad essi, né in questa sede la controricorrente descrive il motivo dì ricorso in modo da consentire il suo riferimento a tali generiche affermazioni della sentenza dì appello.

La stessa sentenza impugnata, d'altra parte, precisa, in conclusione della motivazione, che l'accoglimento dell'appello della contribuente è determinato dalla violazione del diritto al contraddittorio con conseguente assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti. Con tale affermazione il giudice dell'appello toglie ogni dubbio sulla ratio decidendi della sua pronuncia, illegittima per quanto sopra detto; che il secondo motivo è assorbito; che la sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio