Cassation appeal dismissed as extinguished by the taxpayer's request for expedited settlement under Art. 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished by law because the taxpayer submitted a timely request for expedited settlement under Article 6 of D.L. 119/2018, which the opposing agency failed to deny. The court noted that the taxpayer had already made the required payments and that the agency did not object to the settlement procedure within the legal timeframe. Consequently, the court ruled that the legal facts for the extinguishment of the proceedings were met, terminating the dispute without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119 del 2018; The cassation proceeding is extinguished by law when the taxpayer requests expedited settlement and the tax authority does not oppose it within the statutory period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4112/2015 R.G. proposto da DE LUCA SEBASTIANA, QUALE EREDE DI DE LUCA ALFIO, elettivamente domiciliata in Roma, via Casetta Mattei n. 239, presso lo studio dell'Avv. Sergio Tropea, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Taranto, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1097/2013 della Commissione tributaria centrale - sezione di Palermo, depositata il 16 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento del dicembre 1984, l'Agenzia delle Entrate di Acireale (illo tempore Ufficio distrettuale delle imposte dirette) determinava un maggior reddito imponibile a fini IRPEF per l'anno d'imposta 1978 a carico di Alfio De Luca, quale titolare di partecipazione nella società De Luca Innocenzo & C. s.a.s., per effetto della imputazione «per trasparenza» al socio del maggior reddito accertato in capo alla società.
2. Il ricorso del contribuente avverso tale avviso veniva disatteso dalle Commissioni tributarie, di primo e di secondo grado, di Catania. Proposta impugnazione alla Commissione tributaria centrale - sezione di Palermo, nel giudizio subentrava Sebastiana De Luca, erede del ricorrente nelle more deceduto, la quale comunicava l'adesione al condono previsto dall'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e produceva la relativa dichiarazione integrativa. Con la sentenza in epigrafe indicata, l'adita C.T.C., ritenendo non integrata la fattispecie condonistica, rigettava l'impugnazione.
3. Ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, Sebastiana De Luca; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che:
4. Con la memoria illustrativa, il contribuente ha documentato (allegando copia delle relative domande) di aver proposto tempestiva e rituale istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed allegato di aver provveduto (mediante i pagamenti già eseguiti lite pendente) al versamento delle somme dovute, determinate a mente dei commi 2 e 2-bis del citato articolo. I documenti prodotti sono stati notificati all'A.F. resistente. r.g. n. 4132 2 5 2 Cons. est;
R ae e Rossi A fronte di detta istanza (riferita, come si evince dal contenuto di essa, all'avviso di accertamento oggetto del contendere) non risulta intervenuto diniego di definizione ad opera dell'A.F., non avendo di ciò fornito prova (né invero allegazione) quest'ultima. Alcuna istanza di trattazione è stata poi presentata dalle parti entro il termine, ex lege stabilito, del 31 dicembre 2020. Appare pertanto perfezionata la fattispecie estintiva del processo prevista dalla citata norma ed in tal senso si impone declaratoria con cessazione della materia del contendere, come da dispositivo.
5. Le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, a mente dello specifico precetto dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. In ragione della definizione condonistica della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 12 maggio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggì, 22 116. 20