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Ordinanza — n. 21017/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal after out-of-court settlement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21017/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the cassation appeal by the taxpayer. The taxpayer argued that property inclusion in a land improvement zone did not automatically constitute a taxable advantage, but the case was resolved before the hearing via a private settlement. Consequently, the court applied procedural rules for withdrawal and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws the appeal after an out-of-court settlement, the proceedings are extinguished and litigation costs are mutually compensated.

Parole chiave

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withdrawal of appeal out-of-court settlement extinction of proceedings mutual compensation of costs tax contribution dispute land improvement zone cassation procedure risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, RG 10236/2017 D.P.R. n. 115 del 2002
In ragione dell'intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica l'art. 13, comma i -quater, del RG 10236/2017 D.P.R.
Cass. 24632/2019
228, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 24632/2019;
Cass. sez. un. 4315/2020

Giurisprudenza citata

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Cass. 24632/2019
228, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 24632/2019;
Cass. sez. un. 4315/2020
sez. un.4315/2020
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Testo completo

a seguente t ORDINANZA Sul ricorso RG n. 10236/2017 proposto da: ERR AR A PIGN ATH i J FERDINANDO, nato a Napoli il 10 luglio 1941, elettivamente domiciliato in via Circonvallazione Clodia n. 167 presso lo studio dell'avv. Antonella Sansone rappresentato e difeso dall'avv. Armando Sessa del Foro di Napoli; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA Di i. SANNIO ALIFANO con sede legale in Piedimonte Matese (Cl) in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso doll'avv. Luigi Ricciardelli elertivamente domiciliato in Roma Viale degli Ammiragli 114 presso la dott.

Prancesca Ricciardelli; -controricorrente- t l QUITAI i A SUD s.p.a. divenuta dal 1 luglio 2016 I ALIA SI RVJZI RISCOSSIONE, s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Oac(ke..set.37-Pel-k. C tC`>P° b4` LL' i /\‘1) 1-(ASt R° 't-OR ( ì) , p,.1( ?coN 01_11 ei_erkk v ARE~L '.›okcied A\ A k e-c-viA ALLA v tA G._ be._(.0..) nQ,i 'DK ?i-V-05C(lNA -SCUP*0 fr. • kntimata ku secTe lInvo (...c5prìg-cs CozsCeeN "ze, Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA RI ( )N Al», della CAMPANIA depositata il 26 ottobre 2016; udita la relazione-della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RITA RUSSO; RILEVATO CHE Ferrara Pignatelli Ferdinando ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli da Equitalia per conto del Consorzio, relativa ai contributi consortili per gli anni 2008-2013, deducendo che la mera inclusione del cespite di sua proprietà nel comprensorio di bonifica non è sufficiente a provare la sussistenza di un vantaggio. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Il Consorzio ha proposto appello che è stato accolto.dalla CTR della Campania. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi.

Il Consorzio ha resistito con controricorso. Fissata l'adunanza camerale per la trattazione, il difensore del ricorrente ha depositato memoria dichiarando che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e che in ragione di ciò rinuncia al ricorso. t In considerazione dell'intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte, prima della udienza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt 306, 390 e 391 c.p.c. In ragione dell'intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica l'art. 13, comma i -quater, del RG 10236/2017 D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. 24632/2019;

Cass. sez. un.4315/2020)

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; compensa le spese Roma, camera di consiglio da remoto del 5 maggio 2021.. IL PRI DENTI. Camilla Di lasi DEPOSITATO IL 22 LUG 2021 IL FI